Cassazione Penale, Sentenza n. 37160/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 15 dicembre 2025 della Corte d'appello di Napoli, che aveva confermato la sua condanna per evasione ai sensi dell'art. 385, commi 1 e 3, c.p. Con un unico motivo ha dedotto la nullità della decisione d'appello, celebrata in forma cartolare, per violazione degli artt. 598-bis, 178 e 179 c.p.p.: il difensore aveva depositato tramite il Portale deposito atti penali, il 10 novembre 2025 e prima della notifica del decreto di citazione in appello, una rituale richiesta di trattazione orale. Il giudizio era stato nondimeno definito senza partecipazione, sulle conclusioni del solo Procuratore generale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, in regime di trattazione cartolare ex art. 598-bis c.p.p., la tempestiva e rituale richiesta difensiva di trattazione orale impone lo svolgimento del processo secondo il modello partecipato; la celebrazione non partecipata determina una nullità assoluta e insanabile, per l'assenza del difensore in un caso di presenza obbligatoria. Non è decisivo che la richiesta sia stata depositata prima della notifica del decreto di citazione: l'art. 598-bis, comma 2, individua il termine finale di quindici giorni dalla notifica del decreto ex art. 601 c.p.p., ma non un termine iniziale, sicché la richiesta può essere formulata in qualsiasi momento contestuale o successivo alla proposizione dell'appello. Il dispositivo finale non è riportato nel testo trasmesso; la richiesta del Procuratore generale era di annullamento con rinvio, ma non è possibile determinare dal testo l'esito formalmente pronunciato dalla Corte.
Norme richiamate
la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Jobe Ebrima alla pena ritenuta di giustizia per l'evasione punita dall'art 385, commi 1 e 3, cod. pen. alla stessa contestata.
La disposizione individua il reato per il quale era stata confermata la condanna in appello; la decisione di legittimità qui riportata non esamina nel merito la responsabilità per l'evasione.
nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall'art. 598-bis cod. proc.pen. applicabile nella specie a fronte di un appello depositato dopo il 1 luglio 2024, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
La richiesta rituale e tempestiva di trattazione orale impedisce che l'appello sia definito con rito cartolare non partecipato; la violazione comporta nullità assoluta e insanabile.
atteso che il comma 2 dell'art 598 bis citato indica solo il termine "ad quem" entro il quale la richiesta deve essere presentata a pena di inammissibilità ( quindici giorni dalla notifica del decreto di cui all'art. 601 cod. proc. pen.) e non anche quello a partire dal quale si possa utilmente esercitare tale iniziativa processuale, da ritenersi dunque consentita in qualsiasi momento processuale contestuale o successivo all'appello
Il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione è il termine ultimo per chiedere la trattazione orale; la norma non stabilisce un termine iniziale, perciò la richiesta è ammissibile anche se presentata con l'appello o, come nel caso, prima della notifica del decreto.
il comma 2 dell'art 598 bis citato indica solo il termine "ad quem" entro il quale la richiesta deve essere presentata a pena di inammissibilità ( quindici giorni dalla notifica del decreto di cui all'art. 601 cod. proc. pen.)
La notifica del decreto previsto dall'art. 601 c.p.p. costituisce il riferimento per il termine finale di quindici giorni entro cui presentare la richiesta di trattazione orale.
diretto a lamentare la nullità della decisione gravata perché resa in forma cartolare in violazione degli artt. 598 bis, 178 e 179 cod. proc. pen. pur in presenza di una istanza di trattazione orale ritualmente depositata
La disposizione è richiamata quale norma la cui violazione è dedotta insieme alla disciplina della trattazione orale e delle nullità; il testo non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.
con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
La celebrazione non partecipata nonostante la rituale richiesta di trattazione orale determina nullità assoluta e insanabile per l'assenza del difensore in un caso in cui la sua presenza è obbligatoria.
Massime di principio
- Nel regime ordinario di trattazione cartolare dell'appello, la rituale e tempestiva richiesta del difensore di procedere oralmente impone la trattazione partecipata; definire il giudizio in forma non partecipata determina nullità assoluta e insanabile quando comporta l'assenza del difensore in un caso di presenza obbligatoria.
- Il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione in appello previsto per la richiesta di trattazione orale è un termine finale, non iniziale: la richiesta può essere formulata in qualsiasi momento contestuale o successivo alla proposizione dell'appello, anche prima della notifica del decreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36998/2026 del 22/10/2026
- Sentenza penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 37002/2026 del 22/10/2026
- Sentenza penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 37027/2026 del 22/10/2026
- Sentenza penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 37032/2026 del 22/10/2026
- Sentenza penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 37108/2026 del 22/10/2026
- Sentenza penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 37109/2026 del 22/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →