Cassazione Penale, Ordinanza n. 28180/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva applicato la pena su richiesta delle parti per un reato in materia di stupefacenti, deducendo due censure: da un lato, la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; dall'altro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che i vizi dedotti non rientrano in tale elenco.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibili, nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, le doglianze relative alla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che costituisce il provvedimento impugnato.
limita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili inerenti la volontà dell'imputato, la correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
invocato dal ricorrente per ottenere una pronuncia di proscioglimento, ma la relativa doglianza è ritenuta non deducibile nel perimetro del ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
richiamato quale norma di parte generale per il reato contestato in continuazione.
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice contestata, in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità sul patteggiamento non possono essere dedotti vizi relativi alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o al mancato riconoscimento di attenuanti, se non ricompresi nei motivi tipizzati dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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