Cassazione Civile, Ordinanza n. 30195/2025 del 16/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di quattro dipendenti volta a ottenere il trattamento retributivo corrispondente al 4° livello del CCNL Telecomunicazioni, anziché al 3° livello loro attribuito dalla società. La Corte d'appello aveva ritenuto, sulla base dell'istruttoria, che le mansioni effettivamente svolte non si limitassero alla mera veicolazione di informazioni fornite dal terminale, ma comprendessero ricerca di soluzioni ai problemi dei clienti, gestione di lamentele, tentativi di dissuadere il cliente dal disdire il contratto, attività di relazione interpersonale, autonomia esecutiva, informazione e vendita di servizi, proprie del profilo di operatore di call center inquadrato al 4° livello. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2103 c.c., degli artt. 1362 ss. c.c. nell'interpretazione dell'art. 23 del CCNL Telecomunicazioni, nonché degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo un errore nell'applicazione dei criteri di inquadramento e nella valutazione della prova; (2) violazione dell'art. 246 c.p.c. e, comunque, degli artt. 116, 115 e 132, n. 4, c.p.c., deducendo vizi nella valutazione testimoniale e nella motivazione; (3) violazione dell'art. 278 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo l'inammissibilità di una domanda limitata al solo an debeatur e la nullità della sentenza che la avesse accolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva applicato correttamente il criterio trifasico per l'accertamento del superiore inquadramento: individuazione delle declaratorie contrattuali, accertamento delle mansioni di fatto e confronto tra le une e le altre. Le censure della società miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui tentava di denunciare una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in realtà contestando l'apprezzamento delle prove e l'attendibilità dei testimoni, profili riservati al giudice di merito. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo che nel rito del lavoro è processualmente consentito agire chiedendo anche soltanto una condanna generica sul piano economico, sicché non vi è nullità per avere il giudice deciso su una domanda limitata al solo an debeatur. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato quale norma di riferimento per la verifica del diritto al superiore inquadramento, da accertare sulla base delle mansioni concretamente svolte.
I criteri ermeneutici della contrattazione collettiva vanno applicati per identificare le qualifiche o categorie previste dal CCNL.
art. 23 del CCNL Telecomunicazioni
La declaratoria contrattuale va interpretata per ricondurre le mansioni di fatto alla corretta qualifica/livello.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.
La violazione si configura solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento imposto dalla legge; non quando si censura il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
È violato solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di disponibilità della prova.
Evocato per dedurre nullità motivazionale, ma la censura è stata ritenuta non fondata perché mirava solo a contestare la valutazione del merito.
Invocato per contestare la testimonianza, ma la Corte ha trattato la censura come attacco all'attendibilità del teste, riservata al merito.
La domanda può essere proposta limitatamente al solo an debeatur, con successiva liquidazione separata del quantum.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la pronuncia sull'an debeatur, ma senza pregio poiché la domanda generica è ammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per l'accertamento del diritto al superiore inquadramento contrattuale il giudice deve seguire un percorso logico-giuridico in tre passaggi: individuare le declaratorie del CCNL, accertare le mansioni di fatto e confrontare mansioni svolte e declaratorie.
- La censura in cassazione non può limitarsi a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie: la ricostruzione delle mansioni concretamente svolte e la valutazione dell'attendibilità dei testimoni appartengono al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere della prova è stato erroneamente allocato, non quando si contesta il modo in cui il giudice ha valutato le prove acquisite.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è denunciabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o neghi espressamente il prudente apprezzamento, non quando si deduca un semplice errore di valutazione probatoria.
- Nel rito del lavoro è ammissibile la domanda di condanna limitata al solo an debeatur, con riserva della liquidazione del quantum in separato giudizio; tale impostazione non determina di per sé nullità della sentenza.
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