Cassazione Civile, Ordinanza n. 30197/2025 del 16/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di due dipendenti volta a ottenere il riconoscimento del 4° livello del CCNL Telecomunicazioni, con conseguenti differenze retributive, per le mansioni svolte tra il 6 agosto 2019 e l’11 luglio 2020. La Corte d’appello aveva ritenuto che le attività concretamente espletate non si limitassero alla mera trasmissione di informazioni già presenti nei sistemi, ma implicassero ricerca di soluzioni ai problemi dei clienti, capacità di relazione con l’utenza, gestione di lamentele e attività di convincimento del cliente a non disdire il contratto, riconducendole al profilo di operatore di call center del 4° livello. La società ha impugnato tale decisione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 2103 c.c., dei criteri ermeneutici contrattuali di cui agli artt. 1362 ss. c.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., sostenendo una falsa applicazione del CCNL e un errato accertamento dell’inquadramento; 2) violazione dell’art. 246 c.p.c. e, comunque, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4 c.p.c., deducendo vizi nella valutazione delle testimonianze e una conseguente nullità della sentenza; 3) violazione dell’art. 278 c.p.c. e dell’art. 111, comma 2, Cost., censurando la possibilità di pronunciare una condanna generica limitata all’an debeatur in materia di mansioni superiori.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente seguito il consolidato criterio trifasico per l’accertamento dell’inquadramento superiore: identificazione delle declaratorie contrattuali, accertamento delle mansioni effettivamente svolte, raffronto tra le une e le altre. Ha inoltre chiarito che le doglianze della società miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione di merito delle prove e dell’attendibilità dei testimoni, profilo non sindacabile in cassazione se non nei limiti rigorosi previsti dalle norme processuali. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che anche nel rito del lavoro è consentito agire chiedendo una condanna generica al solo an debeatur, sicché la domanda non era inammissibile. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina il diritto del lavoratore alle mansioni e all’inquadramento corrispondenti alle attività effettivamente svolte; l’accertamento va compiuto confrontando mansioni concrete e declaratorie collettive.
I contratti collettivi devono essere interpretati secondo i criteri ermeneutici legali; la prima fase dell’accertamento dell’inquadramento consiste nell’individuare il significato delle declaratorie contrattuali.
La violazione è denunciabile solo se il giudice ha invertito l’onere della prova; non quando si contesti la mera valutazione delle prove.
È violato solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o dichiara di non attenersi alla regola del materiale probatorio introdotto; non basta contestare la diversa ponderazione delle prove.
La violazione è configurabile soltanto se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega di applicare il prudente apprezzamento nei casi in cui esso sia imposto; non quando si contesti il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
La censura è stata proposta, ma la Corte l’ha ritenuta in concreto inammissibile perché, nella sostanza, rivolta contro la valutazione di merito delle prove.
Invocato come parametro di nullità, ma la Corte ha escluso che la diversa valutazione dell’attendibilità dei testimoni integri un vizio motivazionale rilevante in cassazione.
Non impedisce, anche nel rito del lavoro, la proposizione di una domanda limitata alla sola condanna generica sull’an debeatur.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la pronuncia sull’an debeatur, ma la Corte ha ribadito la legittimità della condanna generica nel rito del lavoro.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il veicolo per denunciare violazioni di legge sostanziali e processuali nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente la denuncia di nullità della sentenza solo in presenza di effettivi vizi processuali, non di mere difformità valutative.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il canale residuo per censurare il cattivo apprezzamento della prova nei limiti oggi strettissimi del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, impone il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’accertamento del diritto all’inquadramento superiore segue un percorso logico-trifasico: interpretazione delle declaratorie collettive, individuazione delle mansioni effettivamente svolte e verifica della loro corrispondenza alla qualifica rivendicata.
- La violazione delle regole sull’onere della prova è censurabile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l’onere probatorio; non è sufficiente contestare la diversa valutazione delle prove compiuta dal merito.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. ricorre solo se il giudice attribuisce a un mezzo di prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di giudicare secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola diversa; non quando si contesti un’erronea ponderazione del materiale istruttorio.
- La valutazione dell’attendibilità dei testimoni e, più in generale, delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dei vizi di legge o motivazionali rigorosamente configurati.
- Nel rito del lavoro è ammissibile la domanda di condanna generica limitata al solo an debeatur, con rinvio a un separato giudizio per la liquidazione del quantum.
- rami
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