Cassazione Civile, Ordinanza n. 30191/2025 del 16/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di una società di trasporto pubblico ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento superiore, in via principale come Specialista tecnico/amministrativo con parametro 193 nell'Area Professionale 2 del CCNL Autoferrotranvieri, e in subordine come Collaboratore d'ufficio con parametro 175 nell'Area Professionale 3, con decorrenza dall'1 luglio 2016, oltre alle differenze retributive. La domanda è stata respinta in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. In cassazione il lavoratore ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 18, All. A, R.D. n. 148/1931 e dell'art. 115 c.p.c. per asserita errata valutazione delle prove testimoniali; (2) falsa applicazione della legge per il mancato riconoscimento del parametro 193 o, in subordine, 175; (3) nullità per omessa motivazione, sostenendo che dovesse applicarsi l'art. 18, All. A, R.D. n. 148/1931 e non l'art. 2103 c.c.; (4) doglianza relativa al rifiuto della controparte di discutere della qualifica in mediazione in altra controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a contestare la valutazione del fatto e delle prove compiuta in modo conforme nei due gradi di merito, quindi preclusa dalla cd. doppia conforme, oltre a non integrare correttamente la violazione dell'art. 115 c.p.c. Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non individuavano specificamente la norma di diritto asseritamente violata né confrontavano la motivazione della sentenza con la norma applicabile. Il terzo motivo è stato giudicato inconferente, perché la decisione di merito era fondata su una valutazione in fatto circa l'insussistenza delle mansioni richieste dalle declaratorie superiori, avendo peraltro la sentenza d'appello confermato l'applicazione dell'art. 18, All. A, R.D. n. 148/1931. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18, All. A, R.D. n. 148 del 1931
La controversia è stata decisa in fatto verificando se le mansioni effettivamente svolte integrassero le declaratorie contrattuali superiori previste dalla disciplina speciale del settore trasporti; la Corte di merito aveva già ritenuto applicabile questa norma.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione può configurarsi solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non voler osservare la regola di disponibilità delle prove; non basta contestare la diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite.
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso devono essere specificamente e correttamente ricondotti ai vizi dedotti; la Corte ha ritenuto carenti le censure formulate ai nn. 3, 4 e 5.
art. 348 ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 360, comma 4, c.p.c.
È richiamato in relazione alla disciplina della doppia conforme a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove quando i giudici di primo e secondo grado abbiano reso decisioni conformi sui medesimi fatti decisivi.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o si discosta dalla regola di disponibilità della prova; non basta censurare il diverso apprezzamento di prove legittimamente acquisite.
- Il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se non indica con precisione la norma di diritto violata e non confronta la ratio decidendi con la regola giuridica che si assume disattesa.
- La censura di omessa motivazione o di violazione di legge è inconferente se la sentenza impugnata si fonda su una decisiva valutazione in fatto che esclude in concreto i presupposti della qualifica superiore rivendicata.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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