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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01256/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una banca creditrice di una proprietaria di fondi agricoli avviava esecuzione forzata presso terzi pignorando i canoni di locazione dovuti dalla società affittuaria alla debitrice. Nel giudizio ex art. 549 c.p.c. il giudice dell'esecuzione accertava l'obbligo del terzo pignorato verso la debitrice per un importo annuo di 70.000 euro fino alla persistenza dei contratti di affitto. La società terza pignorata proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., sostenendo che i contratti di affitto dovevano ritenersi risolti per inadempimento della locatrice, in particolare per avere concesso in locazione fondi con coltivazioni realizzate in violazione di brevetti di terzi. Il Tribunale dichiarava la domanda inammissibile, ritenendo di essere incompetente ratione materiae a favore della sezione specializzata agraria e, comunque, che l'opposizione reiterasse questioni già trattate nel giudizio ex art. 549 c.p.c. La società ricorrente lamentava in cassazione la violazione degli artt. 549 e 617 c.p.c. e l'omessa considerazione dell'avvenuta risoluzione dei contratti, ma la Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi, fondata sulla declinatoria di competenza funzionale del Tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava, in via decisiva, sulla dichiarazione di incompetenza funzionale del Tribunale, che aveva affermato la competenza della sezione specializzata agraria; una volta declinata la competenza, il giudice si era spogliato della potestas iudicandi, sicché le ulteriori argomentazioni sulla riproposizione di questioni già decise nell'accertamento ex art. 549 c.p.c. erano prive di rilievo decisorio e dovevano considerarsi tamquam non essent. Conseguentemente i motivi di ricorso, non confrontandosi con tale ratio, sono stati reputati inammissibili. La ricorrente è stata altresì condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la decisione impugnata è fondata su una specifica ratio decisiva, il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi non si confrontano con tale fondamento e attaccano soltanto argomentazioni ulteriori o non decisive.
  • La declaratoria di incompetenza funzionale comporta che il giudice si spoglia della potestas iudicandi: le ulteriori valutazioni eventualmente contenute nella sentenza, se non più sorrette da potere decisorio, sono irrilevanti ai fini dell'impugnazione.
  • In sede di legittimità, la censura deve colpire la statuizione effettivamente decisiva della sentenza impugnata; la critica a questioni accessorie o assorbite non è idonea a fondare l'accoglimento del ricorso.
  • Nel giudizio di cassazione, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione presso terziLocazione commerciale
RamiProcesso civileEsecuzioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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