Cassazione Civile, Ordinanza n. 01256/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca creditrice di una proprietaria di fondi agricoli avviava esecuzione forzata presso terzi pignorando i canoni di locazione dovuti dalla società affittuaria alla debitrice. Nel giudizio ex art. 549 c.p.c. il giudice dell'esecuzione accertava l'obbligo del terzo pignorato verso la debitrice per un importo annuo di 70.000 euro fino alla persistenza dei contratti di affitto. La società terza pignorata proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., sostenendo che i contratti di affitto dovevano ritenersi risolti per inadempimento della locatrice, in particolare per avere concesso in locazione fondi con coltivazioni realizzate in violazione di brevetti di terzi. Il Tribunale dichiarava la domanda inammissibile, ritenendo di essere incompetente ratione materiae a favore della sezione specializzata agraria e, comunque, che l'opposizione reiterasse questioni già trattate nel giudizio ex art. 549 c.p.c. La società ricorrente lamentava in cassazione la violazione degli artt. 549 e 617 c.p.c. e l'omessa considerazione dell'avvenuta risoluzione dei contratti, ma la Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi, fondata sulla declinatoria di competenza funzionale del Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava, in via decisiva, sulla dichiarazione di incompetenza funzionale del Tribunale, che aveva affermato la competenza della sezione specializzata agraria; una volta declinata la competenza, il giudice si era spogliato della potestas iudicandi, sicché le ulteriori argomentazioni sulla riproposizione di questioni già decise nell'accertamento ex art. 549 c.p.c. erano prive di rilievo decisorio e dovevano considerarsi tamquam non essent. Conseguentemente i motivi di ricorso, non confrontandosi con tale ratio, sono stati reputati inammissibili. La ricorrente è stata altresì condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma che disciplina l'accertamento incidentale del credito del terzo pignorato nell'espropriazione presso terzi
richiamato come rimedio oppositivo contro l'atto esecutivo, ma nel caso ritenuto non utilmente invocato rispetto alla ratio della sentenza impugnata
indicato come base della regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
citato per la liquidazione delle spese forfettarie
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata è fondata su una specifica ratio decisiva, il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi non si confrontano con tale fondamento e attaccano soltanto argomentazioni ulteriori o non decisive.
- La declaratoria di incompetenza funzionale comporta che il giudice si spoglia della potestas iudicandi: le ulteriori valutazioni eventualmente contenute nella sentenza, se non più sorrette da potere decisorio, sono irrilevanti ai fini dell'impugnazione.
- In sede di legittimità, la censura deve colpire la statuizione effettivamente decisiva della sentenza impugnata; la critica a questioni accessorie o assorbite non è idonea a fondare l'accoglimento del ricorso.
- Nel giudizio di cassazione, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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