Cassazione Penale, Sentenza n. 6961/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 23/02/2022 della Corte di Appello di Roma che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 419 c.p. (devastazione). Il ricorrente deduceva: (i) errata qualificazione del fatto perché la fattispecie di devastazione sarebbe applicabile solo a contesti spaziali/temporali ampi (es. interi quartieri) e non all'interno di un istituto penitenziario; (ii) illegittimità costituzionale dell'art. 419 c.p. per indeterminatezza (definizioni di "devastazione" e "saccheggio" troppo vaghe) e per eccessività del minimo edittale rispetto ad altri reati ritenuti più gravi.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 616 c.p.p.) perché manifestamente infondato. Ha confermato la qualificazione giuridica del fatto come violazione dell'art. 419 c.p., ritenendo che la condotta simultanea di una pluralità di detenuti, diretta al danneggiamento del patrimonio dell'istituto e a carico di un elevato numero di agenti, integri i requisiti della "devastazione" (danno complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, con offesa all'ordine pubblico). Ha altresì rigettato le questioni di illegittimità costituzionale per indeterminatezza e per eccessività della pena come manifestamente infondate, richiamando precedente giurisprudenza. Conseguenze processuali: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, e rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (Ministero della Giustizia), liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'elemento oggettivo della "devastazione" come qualsiasi azione produttiva di rovina/distruzione o di un danneggiamento complessivo, indiscriminato, vasto e profondo di una notevole quantità di beni, idoneo a determinare danno patrimoniale esteso e a creare offesa/pericolo concreto all'ordine pubblico. La norma si applica anche a condotte poste in essere all'interno di istituti penitenziari quando sussistono tali requisiti quantitativi e qualitativi.
Norma procedurale che consente alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza; qui applicata per chiudere il ricorso di cassazione.
art. 25 Cost.
Richiamato in relazione al principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali. La Corte ha ritenuto che l'enunciazione di "devastazione" e "saccheggio" non sia indeterminata alla stregua da violare l'art. 25 Cost., poiché il significato può essere precisato dal giudice alla luce della finalità e del contesto normativo.
Sez. 6, Sentenza n. 37367 del 06/05/2014 (Seppia), Rv. 261932 - 01
Giurisprudenza della Cassazione citata a sostegno della nozione di devastazione intesa come danno vasto e capace di compromettere l'ordine pubblico; conferma che tale reato può ricorrere anche in contesti non necessariamente "spazi aperti".
Sez. 1, Sentenza n. 42130 del 13/07/2012 (Arculeo), Rv. 253801 - 01
Precedente della Corte che ha già rigettato la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 419 c.p. per indeterminatezza, ritenendo che il giudice possa determinare con sufficiente precisione il significato dei termini generici alla luce del contesto.
Massime di principio
- Il reato di devastazione (art. 419 c.p.) non è limitato a spazi aperti o a contesti urbani esterni: può integrarsi anche in ambito chiuso (es. istituti penitenziari) quando la condotta provoca danni complessivi, indiscriminati e di vasta entità e determina un'offesa o pericolo concreto all'ordine pubblico.
- La doglianza di indeterminatezza di termini quali "devastazione" o "saccheggio" è difficile da ottenere con successo se la giurisprudenza e il contesto normativo consentono al giudice di precisarne il significato; il principio di tassatività richiede verifica nel contesto e nella finalità della norma.
- Le censure sulla presunta irragionevolezza della pena devono essere sostenute da confronti chiari e circostanziati con fattispecie precise e comparabili; confronti generici con una pluralità di reati non convincono la Corte.
- In sede di cassazione, i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e ammende se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
- Quando l'offesa all'ordine pubblico è valutata in senso specifico (come compromissione immediata della tranquillità e sicurezza collettiva), la rilevanza sanzionatoria può essere maggiore: è importante documentare ampiezza, numerosità dei danneggiamenti e induzione di allarme sociale per configurare la devastazione.
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