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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38277/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

Un imprenditore individuale, affidatario da Enel di lavori di manutenzione su un elettrodotto marino, aveva causato il danneggiamento di un cavo per effetto di una manovra errata di un escavatore utilizzato nell'esecuzione dei lavori. In appello la società poi subentrata nel ramo aziendale del committente era stata riconosciuta titolare del credito risarcitorio e aveva ottenuto la condanna dell'appaltatore al pagamento dei danni. L'appaltatore ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) deduceva violazione dell'art. 2559 c.c., sostenendo che il credito risarcitorio non fosse ancora esistente al momento della cessione del ramo d'azienda e che, comunque, il credito sarebbe stato rinunciato dal committente; 2) deduceva violazione dell'art. 1667 c.c., assumendo che il danno dovesse essere ricondotto alla garanzia per vizi/difformità dell'opera e quindi soggetto a decadenza e prescrizione, oltre a contestare la propria autonomia nell'esecuzione dei lavori; 3) contestava la qualificazione del rapporto con la ditta che aveva fornito l'escavatore come noleggio a caldo e la conseguente inoperatività della polizza assicurativa. La società resistente proponeva anche ricorso incidentale, lamentando la nullità o irregolarità della consulenza tecnica d'ufficio per il mutamento delle conclusioni e per un colloquio del CTU con il consulente di una parte senza gli altri presenti, nonché l'erronea liquidazione delle spese di lite secondo parametri non corretti e la compensazione di un terzo delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha respinto il primo motivo ritenendo corretta la conclusione della Corte territoriale sulla permanenza del credito risarcitorio e sull'assenza di una rinuncia, espressa o implicita, da parte del committente originario; ha inoltre affermato che l'art. 2559 c.c. disciplina la successione nei crediti dell'azienda ceduta e non richiede che il credito sia iscritto nei libri contabili, essendo tale requisito previsto dall'art. 2560 c.c. per i debiti. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che l'art. 1667 c.c. si applica ai soli casi di vizi e difformità dell'opera, mentre quando il danno derivi da un inadempimento nell'esecuzione dei lavori trovano applicazione i principi generali sull'inadempimento contrattuale; ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla mancanza di autonomia perché nuova rispetto al giudizio di merito. Ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse il terzo motivo, poiché la clausola assicurativa escludeva comunque la copertura in mancanza di un contratto scritto di subappalto. Sul ricorso incidentale ha rigettato la censura sulla CTU, escludendo violazioni del contraddittorio o del diritto di difesa; ha invece accolto parzialmente il motivo sulle spese, limitatamente alla liquidazione del primo grado, ritenendo applicabile il d.m. n. 55/2014 e cassando sul punto la sentenza. Decidendo nel merito, ha rideterminato le spese di primo grado in euro 4.836,00 oltre esborsi e accessori. Il risultato complessivo è dunque rigetto del ricorso principale e accoglimento parziale di quello incidentale.

Norme richiamate

  • art. 2559 c.c.

    la norma regola la successione del cessionario nei crediti dell'azienda ceduta e non richiede la registrazione del credito nei libri contabili; non è sovrapponibile alla disciplina dei debiti aziendali di cui all'art. 2560 c.c.

  • art. 2560 c.c.

    la disciplina richiamata dalla parte riguardava i debiti anteriori alla cessione e non poteva essere estesa ai crediti aziendali.

  • art. 1667 c.c.

    si applica ai soli casi di vizi e difformità dell'opera; se il danno deriva da inesatto adempimento nell'esecuzione dei lavori operano i principi generali dell'inadempimento contrattuale.

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato come norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte valuta l'inammissibilità o infondatezza delle censure nei limiti denunciati.

  • artt. 194 e 195 c.p.c.

    le doglianze sulla CTU non integrano violazione del contraddittorio, poiché le parti possono contestare la relazione peritale al momento del deposito.

  • art. 4 d.m. n. 55 del 2014

    i nuovi parametri professionali si applicano alla liquidazione giudiziale effettuata dopo l'entrata in vigore del decreto, anche se la prestazione era iniziata prima ma non ancora conclusa.

  • art. 5 d.m. n. 55 del 2014

    richiamato insieme agli altri parametri per la determinazione del compenso professionale.

  • art. 28 d.m. n. 55 del 2014

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese secondo il sistema tabellare vigente.

  • art. 336 c.p.c.

    in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione investito delle spese può rideterminare anche quelle del grado precedente applicando i parametri vigenti al momento della decisione d'appello.

Massime di principio

  • Nel trasferimento d'azienda, il cessionario succede nei crediti aziendali anche se il credito non è stato notificato al debitore o da questi accettato; non è richiesto, per tale successione, il dato della loro iscrizione nei libri contabili, requisito che riguarda invece la diversa disciplina dei debiti.
  • La rinuncia implicita a un diritto presuppone un comportamento oggettivamente incompatibile con la volontà di esercitarlo e, soprattutto, la consapevolezza dell'esistenza della specifica pretesa da parte del titolare; in difetto di tale conoscenza non può dirsi integrata una rinuncia.
  • La garanzia per vizi e difformità dell'opera ex art. 1667 c.c. opera solo quando l'opera ultimata presenti difetti rispetto ai patti o non sia eseguita a regola d'arte; quando invece il pregiudizio derivi da un inesatto adempimento nell'esecuzione dei lavori, si applicano i principi generali sull'inadempimento contrattuale.
  • Nel giudizio di cassazione non sono scrutinabili censure che introducano questioni nuove non trattate nei precedenti gradi di merito e non emergenti dalla sentenza impugnata.
  • Le contestazioni sulla consulenza tecnica d'ufficio non determinano nullità per il solo fatto che il consulente modifichi le proprie conclusioni dopo le osservazioni delle parti o che vi siano interlocuzioni tecniche, purché le parti conservino la possibilità di contraddire al momento del deposito della relazione.
  • In tema di spese processuali, i parametri del d.m. n. 55/2014 si applicano alla liquidazione giudiziale effettuata dopo la sua entrata in vigore; il giudice dell'impugnazione, quando ridetermina la decisione, deve applicare la disciplina vigente al momento della propria pronuncia anche per il grado precedente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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