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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29169/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere tale statuizione. La condanna per il reato contestato resta ferma perché l'inammissibilità non ha determinato alcun annullamento della sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un furto in abitazione. Nel ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p., ma la Corte ha rilevato che l'impugnazione non si confrontava in modo puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata e che tutti i motivi erano aspecifici, dunque inidonei a soddisfare i requisiti di ammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    indicato come norma incriminatrice del reato per cui l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dalla difesa nel ricorso, ma senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato per affermare che il ricorso deve contenere le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento dell'impugnazione.

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato per la conseguenza sanzionatoria dell'aspecificità dei motivi, ossia l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    presupposto della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata, indicando con precisione le ragioni di diritto e i dati fattuali posti a sostegno del dissenso.
  • La mera deduzione di violazione di legge o di vizio di motivazione non è sufficiente se non è accompagnata da un'argomentazione autosufficiente e mirata a dimostrare l'errore della sentenza impugnata.
  • L'aspecificità dei motivi integra causa di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna pronunciata nei gradi di merito resta ferma e non viene effettuato alcun riesame del fatto o della responsabilità penale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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