Cassazione Civile, Ordinanza n. 06782/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
I ricorrenti avevano promosso un giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 546/1992 per ottenere l’esecuzione di una precedente decisione tributaria che riconosceva loro un credito di euro 871,28 nei confronti della società intimata. La Corte tributaria regionale aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ma aveva compensato integralmente le spese. Contro tale sola statuizione sulle spese i creditori proponevano ricorso per cassazione deducendo la violazione delle norme sulle spese del processo tributario e civile, sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché motivata in modo apparente e comunque priva di gravi ed eccezionali ragioni: il giudice di merito aveva infatti fondato la compensazione sul solo fatto che non vi fosse stato un previo sollecito di pagamento prima dell’azione di ottemperanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, chiarendo che nel giudizio di ottemperanza il controllo di legittimità ex art. 70, comma 10, d.lgs. 546/1992 riguarda le norme del procedimento ma, in ogni caso, è possibile censurare anche la radicale carenza di motivazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Ha poi escluso che la motivazione della compensazione fosse apparente, perché il giudice di merito aveva comunque esplicitato la ragione posta a base della decisione. Tuttavia ha accolto il motivo sotto il profilo della violazione di legge, affermando che il mancato previo sollecito di pagamento non integra, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a derogare al criterio della soccombenza; tali ragioni devono riguardare circostanze specifiche della controversia e non fatti estranei o neutri rispetto al giudizio. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza è ammesso per inosservanza delle norme del procedimento e, secondo l’interpretazione estensiva seguita dalla Corte, anche per ogni altro error in procedendo e per la radicale mancanza di motivazione.
Nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca oppure quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
Richiamato come norma sul principio generale di soccombenza nella liquidazione delle spese.
Richiamato come norma che consente la compensazione delle spese solo nei casi previsti dalla legge e con adeguata motivazione.
art. 118, secondo comma, disp. att. c.p.c.
Richiamato per il requisito di motivazione del provvedimento giudiziale.
art. 111 Cost.
Consente il sindacato di legittimità sulla motivazione radicalmente mancante o apparente anche in relazione alle decisioni rese in ottemperanza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte riqualifica la censura, quando essa investe la motivazione carente, nell’alveo del vizio motivazionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria il ricorso per cassazione ex art. 70 d.lgs. 546/1992 non è limitato alle sole violazioni delle norme speciali del procedimento, ma può investire ogni error in procedendo e, per il tramite dell’art. 111 Cost., anche la radicale carenza di motivazione.
- La compensazione delle spese nel processo tributario è un’eccezione al criterio della soccombenza e richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni riferite a specifiche circostanze della controversia, da indicare espressamente in motivazione.
- Non è legittima la compensazione fondata su un fatto estraneo o neutro rispetto alla controversia, come il mero mancato previo sollecito di pagamento, se tale elemento non esprime una peculiare ragione attinente alla lite.
- La motivazione della compensazione è sindacabile in cassazione non solo quando sia del tutto mancante, ma anche quando la ragione addotta sia giuridicamente inidonea, illogica o comunque non conforme ai criteri legali che regolano la deroga alla soccombenza.
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