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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20289/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di acquisto di un suolo demaniale, presentata da un privato ai sensi dell'art. 5-bis del d.l. 24 giugno 2003 n. 143, che l'Agenzia del Demanio aveva respinto ritenendo l'area inalienabile perché sottoposta a vincolo paesaggistico. Il privato aveva impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, che aveva accolto il ricorso; il Consiglio di Stato aveva però dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Riassunto il giudizio dinanzi al tribunale ordinario, il privato aveva chiesto la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. per il trasferimento dell'area demaniale. Il tribunale aveva accolto la domanda, superando l'eccezione di prescrizione. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la domanda giudiziale non fosse diversa da quella coltivata in sede amministrativa ai fini della sospensione della prescrizione, che la collocazione dell'area in zona omogenea A e quindi la sua sottrazione al vincolo paesaggistico fosse stata allegata e non contestata, e che non ostasse la mancanza del parere regionale. In Cassazione l'Agenzia del Demanio ha proposto ricorso affidato a tre motivi, ma il resistente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo che la sentenza d'appello fosse stata notificata il 25 agosto 2023 all'Avvocatura dello Stato e che il ricorso fosse stato notificato solo il 4 marzo 2024. La Corte di cassazione ha accolto questa eccezione, rilevando che la notificazione della sentenza era avvenuta correttamente presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato ai sensi dell'art. 11, comma 2, del r.d. n. 1611/1933, con conseguente decorrenza del termine breve di sessanta giorni, ampiamente spirato prima della notificazione del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività sollevata dal resistente e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha quindi condannato l'Agenzia del Demanio al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in euro 3.500 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso era proposto da un'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 5-bis del d.l. 24 giugno 2003 n. 143

    viene richiamato come base della domanda di acquisto del suolo demaniale presentata dal privato.

  • art. 2932 c.c.

    la domanda giudiziale è qualificata come richiesta di sentenza costitutiva di trasferimento del bene; la Corte di merito aveva escluso che fosse una domanda diversa e ulteriore rispetto a quella proposta in sede amministrativa.

  • art. 11, comma 2, r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611

    "le sentenze devono essere notificate presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza"

    la notifica della sentenza all'Avvocatura distrettuale dello Stato è ritenuta corretta e idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 380-bis c.p.c.

    indica il rito camerale adottato per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per i ricorsi proposti da Amministrazioni dello Stato.

  • d.m. n. 55 del 2014

    richiamato per la liquidazione delle spese in base al valore indeterminabile della lite.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza nei confronti di una amministrazione statale rappresentata dall'Avvocatura dello Stato deve essere eseguita presso l'ufficio dell'Avvocatura competente; se la notifica è validamente eseguita in tale forma, decorre il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
  • La tardiva notificazione del ricorso per cassazione, quando sia già spirato il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, determina l'inammissibilità dell'impugnazione senza esame dei motivi di merito.
  • Nel giudizio di legittimità, l'eccezione di inammissibilità per tardività della notifica del ricorso è preliminare e assorbente rispetto a tutte le censure sostanziali contenute nel ricorso.
  • Per i ricorsi proposti da Amministrazioni dello Stato non opera il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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