Cassazione Civile, Ordinanza n. 26610/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'applicazione di un contratto collettivo nazionale del settore sanitario-assistenziale: i lavoratori, iscritti a un sindacato non firmatario del nuovo CCNL del 22 marzo 2012 e del relativo accordo integrativo dell'11 giugno 2012, hanno chiesto di accertare che tali accordi non fossero loro applicabili e di continuare ad applicare il precedente CCNL del 23 novembre 2004, il quale prevedeva una durata ultrattiva fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In primo grado la domanda è stata respinta, in appello confermata, poi la Cassazione con sentenza rescindente ha cassato con rinvio perché il quarto motivo, relativo all'interpretazione della clausola di ultrattività del CCNL 2004, era fondato. In sede di rinvio la Corte d'appello ha accolto le domande dei lavoratori, dichiarando inapplicabili ai ricorrenti i nuovi accordi, riconoscendo il diritto a 36 ore settimanali, 30 giorni di ferie e alle indennità previste dal CCNL 2005 richiamato, e condannando il datore di lavoro ai relativi pagamenti. La società ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto valutare anche la validità della disdetta unilaterale del CCNL comunicata prima della scadenza; 2) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., lamentando uno scostamento tra domanda e pronuncia, con riferimento alla richiesta di inapplicabilità degli accordi e alla parte del decisum che riguarda i lavoratori singolarmente; 3) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e degli artt. 113, 115, 116, 1366, 1375, 1373, 1374 e 1175 c.c., per mancata valutazione della validità ed efficacia della disdetta unilaterale del CCNL.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, per quanto di ragione, i motivi di ricorso, richiamando un precedente analogo e chiarendo che il giudice di rinvio non poteva ritenere preclusa la verifica della validità ed efficacia della disdetta unilaterale del CCNL intervenuta prima della scadenza del termine di durata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, affinché riesamini la questione della disdetta e le ulteriori questioni già assorbite nel precedente giudizio di legittimità, regolando anche le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Delimita il vincolo del giudice di rinvio; la Corte precisa che il giudice di merito deve attenersi al mandato rescindente ma anche esaminare le questioni che in esso erano rimaste riservate o assorbite, quando non siano precluse dal decisum di cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza per violazione del giudicato interno o del vincolo derivante dalla precedente pronuncia di cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È invocato per omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla disdetta unilaterale del contratto collettivo.
È richiamato dal ricorrente per censurare la pretesa eccedenza del decisum rispetto al giudicato formatosi sulla precedente fase di legittimità.
Richiamato tra le norme asseritamente violate per la mancata considerazione della disdetta e del contenuto delle domande.
Richiamato per dedurre l'omessa o errata valutazione di fatti pacifici e delle prove.
Richiamato per contestare il governo della prova da parte del giudice di rinvio.
Richiamato insieme agli altri canoni di interpretazione ed esecuzione del contratto per sostenere la tesi della validità/efficacia della disdetta.
Richiamato in tema di recesso/disdetta unilaterale dal contratto collettivo.
Richiamato come criterio di integrazione del contratto.
Richiamato in connessione ai doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto.
Richiamato in tema di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Massime di principio
- Quando una sentenza rescindente di cassazione rimette al giudice di rinvio una specifica questione, il giudice di rinvio non può ometterne l'esame né considerarla assorbita se essa costituisce il nucleo del mandato restitutorio.
- Gli accertamenti di fatto presupposti dalla pronuncia rescindente non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di rinvio; il giudice di merito deve muovere da quei fatti come pacifici, salvo che la cassazione abbia espressamente riaperto il thema decidendum su quel punto.
- La validità ed efficacia di una disdetta unilaterale di un contratto collettivo, quando la sua rilevanza sia espressamente richiamata dalla sentenza rescindente, costituisce questione che il giudice di rinvio deve decidere nel rispetto del vincolo di cassazione.
- La violazione dell'art. 384 c.p.c. sussiste quando il giudice di rinvio si discosti dal contenuto del rinvio, ometta di valutare una questione riservata o esplicitamente devoluta, oppure estenda o restringa indebitamente il perimetro del decisum rescindente.
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