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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 185/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la motivazione della Corte d'Appello nella determinazione del trattamento sanzionatorio: si deduce vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. per il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata prevista nella seconda parte del terzo comma dell'art. 4 legge 110/1975, che consente l'applicazione della sola pena dell'ammenda. Il ricorrente osserva che il giudice di primo grado aveva già riconosciuto l'ipotesi attenuata e che tale statuizione non era stata impugnata dalla pubblica accusa; inoltre lamenta incongruenza con precedenti pronunce sulla stessa responsabilita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la statuizione del giudice di primo grado, che qualificava il fatto nell'ipotesi attenuata dell'art. 4, comma 3, seconda parte, non era stata impugnata dalla pubblica accusa; di conseguenza l'irrogazione della pena detentiva prevista per l'ipotesi piu grave non era legittima. La sentenza impugnata e stata annullata senza rinvio limitatamente alla pena detentiva di mesi 3 di arresto, che e stata eliminata ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p.; il reato e stato qualificato come art. 4, comma 3, parte seconda, I. n. 110 del 1975 e resta applicata la sola ammenda.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 110/1975

    La seconda parte del terzo comma contempla un'ipotesi attenuata che permette di infliggere soltanto la pena dell'ammenda; quando il riconoscimento di tale ipotesi è statuizione non impugnata dalla pubblica accusa, non può essere legittimamente irrogata la pena detentiva prevista per la fattispecie piu grave

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Consentiva al ricorrente di dedurre il vizio di motivazione relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha accolto la censura per contraddittorieta o insufficiente motivazione della pronuncia impugnata

  • art. 620 lett. l) c.p.p.

    Permette alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio una parte della sentenza impugnata con eliminazione della pena irrogata quando sussistono i presupposti per la cassazione parziale

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado riconosce un'ipotesi attenuata e tale statuizione non è impugnata dalla pubblica accusa, le corti superiori non possono legittimamente applicare una pena piu grave rispetto a quella derivante dall'ipotesi attenuata
  • Il vizio di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. può giustificare la cassazione parziale quando la motivazione è incongrua rispetto ai fatti o alle statuizioni non impugnate
  • La Cassazione può annullare senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., la parte della sentenza relativa a pene incompatibili con la qualificazione non contestata del reato, eliminando la pena detentiva e lasciando in piedi eventuali sanzioni non contrastanti
  • In situazioni analoghe è importante verificare se la pubblica accusa abbia effettivamente impugnato la qualificazione giuridica o le circostanze attenuanti; l'omessa impugnazione produce effetti preclusivi rispetto a modifiche peggiorative del trattamento sanzionatorio

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