Cassazione Penale, Sentenza n. 40165/2024 del 31/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato "non doversi procedere" per mancata querela nei confronti di Pillera per il reato di furto di energia (art. 624 e art. 625 n.2 e n.7 c.p.), ritenendo tardiva la contestazione suppletiva proposta dal Pubblico Ministero in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 (destinazione a pubblico servizio) e, perciò, dichiarando l'improcedibilità ai sensi dell'art.129 c.p.p.. Il Procuratore generale deduceva violazione di legge perché il PM può validamente effettuare la contestazione suppletiva in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.) senza preclusioni temporali fino alla chiusura del dibattimento e il giudice non può impedirne l'esercizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato la nullità della sentenza impugnata per aver il Tribunale precluso al Pubblico Ministero il potere-dovere di proporre la contestazione suppletiva e per aver deciso prematuramente sulla improcedibilità, violando il diritto al contraddittorio (art.519 c.p.p.) e i principi che regolano le "nuove contestazioni" (artt.516-517 c.p.p.). La Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rimando al Tribunale di Catania affinché, garantito il contraddittorio e i termini difensivi, esamini la imputazione così come legittimamente modificata dal PM e valuti la sussistenza dell'aggravante contestata (con nuovo corso del giudizio secondo le indicazioni della Corte).
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina la declaratoria di improcedibilità; la Corte osserva che il giudice non può pronunciare una declaratoria prematura prima che sia esaurita la fase processuale nella quale può manifestarsi la causa di improcedibilità.
art. 624 cod. pen.
Norma relativa al furto; in fatto è stata contestata l'appropriazione di energia elettrica mediante manomissione del contatore.
art. 625 cod. pen. n.2 e n.7
Previsione delle aggravanti applicate alla fattispecie (tra cui la destinazione "a pubblico servizio" di cui al n.7) la cui contestazione suppletiva può incidere sulla procedibilità (da querela a procedibilità d'ufficio).
art. 85 D.lvo 150/2022
Riferimento alla disciplina dei termini per la proposizione della querela; il Tribunale aveva ritenuto decaduto il termine e ne aveva fatto derivare l'improcedibilità, circostanza che la Cassazione ha ritenuto non decisiva ove il PM legittimamente integri l'imputazione in dibattimento.
art. 516 cod. proc. pen.
Regola le "nuove contestazioni" nel dibattimento: il PM può modificare l'imputazione per adeguarla agli elementi probatori emersi.
art. 517 cod. proc. pen.
Consente al PM di contestare in dibattimento reato concorrente o circostanza aggravante; la Corte afferma che tale potere non è soggetto a un termine preclusivo fino alla chiusura del dibattimento e non richiede autorizzazione del giudice.
art. 518 cod. proc. pen.
Disciplina la contestazione di fatto nuovo; la Corte distingue questo articolo dall'art.517, sottolineando che per l'art.517 non è previsto il potere autorizzatorio del presidente.
art. 519 cod. proc. pen.
Garantisce all'imputato il diritto di chiedere un termine per preparare la difesa dopo la contestazione suppletiva; la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha garantito tali garanzie.
art. 521 cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra imputazione e sentenza: il giudice deve pronunciarsi sulla fattispecie risultante dalla contestazione effettivamente formulata.
art. 112 Cost.
Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale richiamato dalla Corte quale fondamento del potere-dovere del Pubblico Ministero di procedere alle nuove contestazioni.
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.
Le inosservanze del Tribunale sono state qualificate come nullità di ordine generale attinenti ai limiti dell'esercizio dell'azione penale e alla violazione del diritto delle parti di contestare, giustificando l'annullamento.
art. 569 e art. 604 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione agli effetti dell'impugnazione e alle conseguenze dell'annullamento per nullità; la Corte ha ritenuto sussistere il caso per annullamento e rimessione per ulteriore corso del giudizio.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero può proporre in dibattimento una contestazione suppletiva (reato concorrente o circostanza aggravante) anche se gli elementi erano già emersi nelle indagini preliminari; tale potere non è soggetto a un termine preclusivo sino alla chiusura del dibattimento.
- Il giudice del dibattimento non può impedire o dichiarare tardiva in via preventiva la contestazione suppletiva proposta dal PM: se la contestazione è formulata, il giudice deve farla entrare nel processo e decidere sulla imputazione così modificata dopo aver garantito il contraddittorio (art.519 c.p.p.).
- La contestazione suppletiva può mutare la procedibilità (es. da querela a procedibilità d'ufficio); se il PM esercita legittimamente tale potere, il giudice non può pronunciare immediata improcedibilità sulla base della vecchia imputazione.
- La mancata garanzia del termine difensivo dopo una contestazione suppletiva e la pronuncia prematura di improcedibilità costituiscono vizio da nullità di ordine generale che rende annullabile la sentenza.
- In situazioni analoghe la difesa può chiedere i termini e strumenti difensivi previsti (nuove prove, riti alternativi, richiesta di termini ex art.519); il PM deve proporre la contestazione nel primo segmento processuale utile e il processo proseguirà con le modifiche all'imputazione se il giudice, dopo il contraddittorio, riterrà fondata la nuova contestazione.
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