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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10712/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90% di Irpef, Iva e Ilor versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dal contribuente in base alle agevolazioni previste dall’art. 9, comma 17, L. 289/2002 per i soggetti residenti nella Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia, aveva rigettato la domanda ritenendo non dimostrati i presupposti del regime de minimis, anche perché l’autocertificazione era stata prodotta solo pochi giorni prima della decisione e quindi oltre il termine per la produzione documentale. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 9, comma 17, L. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, L. 190/2014, della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final e dell’art. 58 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di considerare i presupposti derogatori e la soglia de minimis; con il secondo ha dedotto omessa valutazione di una prova indispensabile, lamentando che la CTR non avesse valorizzato l’autocertificazione che, secondo il ricorrente, era già nella disponibilità del giudizio e comunque doveva essere considerata alla luce della sopravvenuta disciplina europea.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo il primo. Ha affermato che nel processo tributario i documenti nuovi possono essere prodotti anche in appello, ma entro il termine di cui all’art. 32 d.lgs. 546/1992; al tempo stesso ha ribadito che i poteri istruttori officiosi del giudice tributario sono meramente integrativi e non possono supplire alle carenze probatorie della parte onerata né rimuovere preclusioni già maturate. Tuttavia, la sopravvenuta decisione della Commissione europea, quale ius superveniens vincolante e direttamente incidente sulla lite, giustifica la cassazione della sentenza e consente in rinvio l’esibizione dei documenti ulteriori necessari per accertare i fatti che ora assumono rilievo decisivo ai fini dell’applicazione della nuova regola dell’Unione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione di documenti nuovi in appello è ammessa, ma deve avvenire entro il termine perentorio previsto per il deposito documentale; la tardiva produzione resta preclusa.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice tributario non possono supplire alle carenze probatorie della parte onerata, ma solo integrare il materiale probatorio quando ciò sia necessario e compatibile con la parità delle parti.
  • Se nel corso del giudizio interviene uno ius superveniens vincolante di fonte unionale che incide direttamente sulla disciplina della controversia, il giudice di legittimità può cassare la decisione e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame alla luce della nuova regola.
  • Quando la nuova disciplina rende rilevanti fatti prima non decisivi, il giudice del rinvio può esaminare la documentazione necessaria per l’accertamento dei presupposti applicativi della sopravvenuta regola giuridica.
  • L’onere di provare i presupposti per fruire di un’agevolazione o di un regime de minimis resta a carico del contribuente che ne invoca l’applicazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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