Cassazione Civile, Ordinanza n. 10712/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90% di Irpef, Iva e Ilor versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dal contribuente in base alle agevolazioni previste dall’art. 9, comma 17, L. 289/2002 per i soggetti residenti nella Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia, aveva rigettato la domanda ritenendo non dimostrati i presupposti del regime de minimis, anche perché l’autocertificazione era stata prodotta solo pochi giorni prima della decisione e quindi oltre il termine per la produzione documentale. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 9, comma 17, L. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, L. 190/2014, della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final e dell’art. 58 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di considerare i presupposti derogatori e la soglia de minimis; con il secondo ha dedotto omessa valutazione di una prova indispensabile, lamentando che la CTR non avesse valorizzato l’autocertificazione che, secondo il ricorrente, era già nella disponibilità del giudizio e comunque doveva essere considerata alla luce della sopravvenuta disciplina europea.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo il primo. Ha affermato che nel processo tributario i documenti nuovi possono essere prodotti anche in appello, ma entro il termine di cui all’art. 32 d.lgs. 546/1992; al tempo stesso ha ribadito che i poteri istruttori officiosi del giudice tributario sono meramente integrativi e non possono supplire alle carenze probatorie della parte onerata né rimuovere preclusioni già maturate. Tuttavia, la sopravvenuta decisione della Commissione europea, quale ius superveniens vincolante e direttamente incidente sulla lite, giustifica la cassazione della sentenza e consente in rinvio l’esibizione dei documenti ulteriori necessari per accertare i fatti che ora assumono rilievo decisivo ai fini dell’applicazione della nuova regola dell’Unione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
fonte delle agevolazioni/rimborsi riconosciuti ai soggetti colpiti dal sisma del 13/12/1990 nella Sicilia orientale.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
norma richiamata dal ricorrente insieme alla disciplina europea sugli aiuti di Stato nel sostenere il diritto al rimborso.
Decisione Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015
considerata ius superveniens vincolante e direttamente incidente sulla decisione della lite, tale da rilevare in sede di rinvio per verificare i presupposti applicativi del regime agevolativo.
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario consente la produzione di nuovi documenti in appello, ma nel rispetto dei termini e delle forme previste per il giudizio di primo grado.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il termine per il deposito documentale in appello va rispettato; la produzione oltre tale termine è tardiva e soggetta a preclusione.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
rinvia alle norme del giudizio di primo grado, rendendo applicabile in appello la disciplina dei termini e delle formalità documentali.
art. 24, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per le formalità di produzione documentale nel processo tributario.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
i poteri istruttori del giudice tributario sono solo integrativi e non esonerano la parte dall’onere probatorio principale.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di documenti nuovi in appello è ammessa, ma deve avvenire entro il termine perentorio previsto per il deposito documentale; la tardiva produzione resta preclusa.
- I poteri istruttori officiosi del giudice tributario non possono supplire alle carenze probatorie della parte onerata, ma solo integrare il materiale probatorio quando ciò sia necessario e compatibile con la parità delle parti.
- Se nel corso del giudizio interviene uno ius superveniens vincolante di fonte unionale che incide direttamente sulla disciplina della controversia, il giudice di legittimità può cassare la decisione e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame alla luce della nuova regola.
- Quando la nuova disciplina rende rilevanti fatti prima non decisivi, il giudice del rinvio può esaminare la documentazione necessaria per l’accertamento dei presupposti applicativi della sopravvenuta regola giuridica.
- L’onere di provare i presupposti per fruire di un’agevolazione o di un regime de minimis resta a carico del contribuente che ne invoca l’applicazione.
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