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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13546/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna la sentenza con cui la Corte d'Appello di Trieste ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p. per inesistenza di una effettiva prestazione riparatoria. Si censura che, dopo il rifiuto della proposta risarcitoria di € 2.200,00 da parte della persona offesa, l'imputato non ha effettuato l'offerta reale prevista dagli artt. 1208 e ss. c.c. (deposito presso Cassa Depositi e Prestiti o istituto bancario), limitandosi all'esibizione in udienza di un assegno circolare. Si contesta inoltre carenza motivazionale perché la Corte territoriale si sarebbe soffermata solo sulla congruità economica della somma senza considerare la personalità e la capacità a delinquere dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che dagli atti emerge come, dopo il rifiuto del risarcimento, l'imputato non abbia perfezionato l'offerta reale nei modi prescritti dagli artt. 1208 e ss. c.c. La Suprema Corte afferma che la disponibilità concreta e senza condizioni della somma alla parte offesa si consegue solo con il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o un istituto bancario; in mancanza di tale deposito l'offerta non è rituale e non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 162-ter c.p. Per questi motivi la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi alla Corte d'Appello di Trieste per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 162-ter cod. pen.

    Prevede la causa estintiva per la riparazione del danno: la mera manifestazione di volontà non è sufficiente; è necessario che la riparazione sia effettiva secondo i presupposti di legge. La Corte richiede il rispetto delle forme dell'offerta reale per ritenere perfezionata la riparazione.

  • art. 1208 e ss. cod. civ.

    Regolano l'offerta reale: in caso di rifiuto del creditore l'offerta si perfeziona con il deposito della somma presso la Cassa depositi e prestiti o presso un istituto bancario. Solo tale deposito crea la disponibilità concreta della somma e vale come equipollente della dazione diretta.

  • art. 642 cod. pen.

    Norma che individua il reato contestato all'imputato (richiamata limitatamente all'indicazione del fatto per cui è stata valutata la riparazione); la decisione di estinzione ex art. 162-ter è subordinata al perfezionamento dell'offerta reale anche per i reati indicati.

Massime di principio

  • Perché la dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p. sia legittima, la riparazione offerta deve essere effettiva: se la parte offesa rifiuta, il debitore deve adempiere alle forme dell'offerta reale previste dal codice civile (deposito presso Cassa depositi e prestiti o istituto bancario).
  • La semplice esibizione in udienza di un assegno o la mera promessa non sostituiscono il deposito: senza il deposito formale la condotta non realizza l'effetto estintivo e il giudice non può dichiarare l'estinzione del reato.
  • Il giudice valuta sia la forma (perfezionamento dell'offerta reale) sia la congruità economica della somma; inoltre può considerare elementi personali dell'imputato nella valutazione, ma la mancanza dei requisiti formali è ostativa all'estinzione.
  • Se il giudice di primo grado ritiene l'offerta incongrua, il debitore dovrebbe essere messo nelle condizioni di integrare o perfezionare l'offerta (deposito): in mancanza di perfezionamento formale, il pubblico ministero o la parte civile possono impugnare la declaratoria di estinzione.
  • In casi analoghi la difesa preventiva per l'imputato deve curare che l'offerta risarcitoria, specie se rifiutata dalla parte offesa, sia accompagnata dall'effettivo deposito presso l'istituto indicato dal codice civile e che siano prodotti documenti che provino la disponibilità effettiva della somma.

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