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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04282/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Tre contribuenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Piemonte che, dopo aver accolto l’appello dell’Amministrazione e confermato una cartella di pagamento emessa su iscrizione a ruolo straordinario, li aveva indicati in sentenza come parti e li aveva condannati in solido alla rifusione delle spese di lite. Con il primo motivo hanno denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, inintelligibile e incoerente, deducendo che la CTR avrebbe erroneamente esteso la condanna alle spese anche a loro, pur essendo la cartella formalmente destinata a una società. Con il secondo motivo hanno lamentato la violazione delle norme sulle spese processuali, sostenendo che non erano parti del processo e non potevano essere qualificati come soccombenti. La Corte ha ritenuto che entrambe le censure non investissero un vizio di motivazione o di corretta applicazione delle norme sulle spese, ma mirassero in realtà a contestare un preteso errore di fatto del giudice di appello nella percezione degli atti, errore deducibile, semmai, con revocazione e non con ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse affetta da mancanza assoluta, apparenza o incomprensibilità, poiché la sentenza aveva dato conto della notifica della cartella anche ai soci, della loro indicazione come responsabili in solido e della conseguente condanna solidale alle spese in quanto parti soccombenti. Le doglianze dei ricorrenti, pur formalmente riferite a vizi di motivazione e violazione di legge, censuravano in realtà un errore di fatto nella lettura degli atti, riconducibile al rimedio revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. e non scrutinabile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per il giudizio di legittimità, perché le resistenti non hanno svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente la denuncia in cassazione dell’error in procedendo derivante da mancanza, apparenza o radicale illogicità della motivazione, quando il vizio attiene al "minimo costituzionale" della motivazione stessa

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    non può essere invocato per censurare un mero errore di fatto nella percezione degli atti, se la doglianza non riguarda davvero l’errata applicazione della disciplina sulle spese

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la riformulazione del 2012 riduce il sindacato di legittimità al minimo costituzionale della motivazione, escludendo il controllo sulla mera sufficienza argomentativa

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma sull’obbligo motivazionale delle sentenze tributarie

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro dell’obbligo di motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l’errore di fatto percettivo, se consistente in falsa percezione della realtà e non in errata valutazione delle risultanze processuali, integra motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di spese nel processo tributario

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente come norma generale sulla soccombenza e sulle spese

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione alle spese processuali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 15-bis

    menzionato come base dell’iscrizione a ruolo straordinario da cui era scaturita la cartella di pagamento

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo quello che incide sul nucleo essenziale della decisione, cioè la mancanza assoluta, l’apparenza, la perplessità o l’irriducibile contraddittorietà della motivazione; non è invece sindacabile la mera insufficienza o non condivisibilità dell’argomentazione.
  • Quando la censura riguarda la mancata considerazione o la erronea lettura di atti e documenti di causa, e non un punto controverso, il vizio è riconducibile all’errore di fatto revocatorio e non può essere fatto valere con il ricorso per cassazione.
  • Le doglianze formalmente costruite come violazione di legge non sono ammissibili se mirano in concreto a contestare una svista percettiva del giudice di merito sulla qualità di parte o soccombente, poiché tale errore appartiene al rimedio della revocazione.
  • In tema di spese processuali, la qualificazione delle parti soccombenti dipende dalla corretta individuazione dei soggetti effettivamente coinvolti e notificati nel giudizio; la contestazione di tale individuazione, se basata su una svista sugli atti, non integra di per sé un error in iudicando.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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