Cassazione Penale, Ordinanza n. 12490/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una misura cautelare personale applicata in relazione a un'estorsione contestata come aggravata dal metodo mafioso. Il GIP distrettuale di Catania aveva disposto la custodia in carcere; il Tribunale del riesame aveva escluso la gravità indiziaria dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., ritenendo comunque sussistente il fatto di estorsione e sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che, venuta meno l'aggravante mafiosa, sarebbe venuta meno anche la competenza funzionale del GIP distrettuale ex artt. 51, comma 3-bis, e 291, comma 2, c.p.p., poiché i fatti si sarebbero svolti nel circondario di Ragusa; ha inoltre lamentato carenza di motivazione sull'urgenza delle esigenze cautelari, in particolare sul pericolo di reiterazione, pur a fronte della conferma della misura in forma meno afflittiva. Il Procuratore generale ha aderito al ricorso e chiesto l'annullamento senza rinvio sia dell'ordinanza impugnata sia del provvedimento genetico, con immediata liberazione se non detenuto per altra causa.
La decisione
La Corte non ha deciso nel merito del ricorso, ma ha rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale interno sulla questione di diritto relativa agli effetti, in sede cautelare, dell'esclusione della gravità indiziaria rispetto al reato o alla circostanza aggravante che radicano la competenza del GIP distrettuale. Ha quindi rimesso la trattazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, c.p.p., formulando il quesito sulla possibilità di una pronuncia declinatoria di competenza quando il riesame escluda il titolo che fonda la competenza distrettuale. Non risulta quindi una definizione del ricorso nel merito da parte della sezione semplice.
Norme richiamate
Indicato come reato oggetto della cautela, qualificato come estorsione contestata nel procedimento.
Aggravante mafiosa la cui esclusione da parte del riesame ha posto il problema della competenza funzionale del GIP distrettuale.
Norma che radica la competenza distrettuale per determinati reati; il contrasto riguarda se la sua esclusione in sede cautelare faccia venir meno la competenza del giudice distrettuale.
Richiamato come parametro per verificare le condizioni di legittimità della misura cautelare e, secondo un orientamento, anche in caso di incompetenza del giudice che l'ha emessa.
Richiamato unitamente all'art. 51, comma 3-bis, per la competenza del GIP distrettuale nel procedimento cautelare.
Indicato come base della trattazione scritta del ricorso in Cassazione.
Norma che consente la rimessione alle Sezioni Unite in presenza di contrasto giurisprudenziale.
Richiamato dall'orientamento che ritiene necessaria, in caso di incompetenza, la trasmissione degli atti al giudice competente con mantenimento interinale della misura nei limiti di legge.
Richiamato in tema di connessione ai fini della determinazione della competenza territoriale.
Richiamato insieme all'art. 12 c.p.p. sulla competenza per connessione.
Richiamato come limite al potere del giudice di ridefinire la qualificazione giuridica dei fatti, salvo la necessità di rispettare la competenza di un giudice superiore.
Richiamato in relazione all'iscrizione del reato nel registro e al venir meno del fattore legittimante della competenza distrettuale in un orientamento giurisprudenziale.
Richiamato quale catalogo delle esigenze cautelari che possono giustificare la misura.
Richiamato nel meccanismo di trasmissione degli atti al giudice competente ai fini della nuova valutazione della misura.
Richiamato in tema di riesame e controllo sulla misura cautelare.
Richiamato in tema di impugnazioni cautelari e controllo sulla misura.
Richiamato nel procedimento che segue alla declaratoria di incompetenza con trasmissione degli atti.
Richiamato nel procedimento successivo alla declaratoria di incompetenza in sede cautelare.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno del principio di continuità del controllo di legalità sulle misure coercitive.
art. 25 Cost.
Richiamato per il principio del giudice naturale precostituito per legge.
Massime di principio
- Nel procedimento cautelare, la questione della competenza del giudice va normalmente risolta sulla base della contestazione formulata dall'accusa, non sull'esito della verifica di gravità indiziaria, se il titolo di competenza resta comunque inserito nella prospettazione originaria.
- Secondo l'orientamento accolto da una parte della giurisprudenza richiamata, l'esclusione in sede di riesame dell'aggravante o del reato che fonda la competenza distrettuale non comporta automaticamente una pronuncia di incompetenza, perché le valutazioni cautelari sono compiute allo stato degli atti e non stabilizzano la competenza del processo di merito.
- Secondo l'orientamento contrapposto, se il riesame esclude il fatto o la circostanza che radica la competenza distrettuale, il giudice dell'impugnazione deve dichiarare la propria incompetenza e applicare il meccanismo dell'art. 27 c.p.p., verificando comunque la permanenza dei presupposti cautelari e l'urgenza dell'intervento.
- Il principio di perpetuatio iurisdictionis viene richiamato solo per la fase del giudizio, quando l'imputazione è stabilizzata; non è di per sé dirimente per giustificare il mantenimento della competenza distrettuale nella fase delle indagini preliminari o cautelare, ove l'imputazione è ancora provvisoria.
- In caso di contestazione sulla competenza cautelare, il giudice deve comunque confrontarsi con i presupposti sostanziali della misura e con l'eventuale urgenza di provvedere, poiché la tutela della libertà personale richiede un controllo tempestivo da parte del giudice naturale.
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