Cassazione Civile, Ordinanza n. 07695/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino nigeriano era stato espulso con decreto prefettizio perché privo di permesso di soggiorno. Aveva proposto opposizione deducendo di trovarsi, già al momento del provvedimento, in una situazione connotata da forti legami familiari in Italia: convivenza stabile con una cittadina italiana, avvenuta richiesta delle pubblicazioni matrimoniali e, secondo quanto allegato, imminente celebrazione del matrimonio. Il Giudice di pace aveva respinto l’opposizione ritenendo che non ricorressero i presupposti di inespellibilità ex art. 19 T.U. immigrazione e che il semplice matrimonio non modificasse automaticamente la condizione di irregolarità, essendo necessario un permesso per coesione familiare. In cassazione il ricorrente denunciava violazione dell’art. 19, commi 1.1 e 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il giudice di merito non aveva considerato i legami familiari effettivi e la convivenza con la cittadina italiana; aggiungeva che, nelle more, il matrimonio era stato celebrato e che la Questura aveva poi rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari. La Corte ha ritenuto rilevante, ai fini della decisione, il difetto di adeguata valutazione delle circostanze già dedotte nel giudizio di merito e non i documenti nuovi prodotti in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato l’ordinanza del Giudice di pace di Torino e ha rinviato la causa allo stesso ufficio, in persona di diverso giudicante, perché proceda a un nuovo esame della vicenda tenendo conto dei principi sulla tutela dei legami familiari e dell’effettività della relazione dedotta. Ha inoltre demandato al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche disposto la rimessione in termini per la prima iscrizione a ruolo del ricorso, risultata non andata a buon fine per cause non imputabili al difensore. I documenti relativi al matrimonio, formati e prodotti solo in cassazione, sono stati ritenuti inammissibili ex art. 372 c.p.c., ma ciò non ha impedito l’accoglimento sulla base delle allegazioni già svolte in merito ai legami familiari.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998
consente l’espulsione dello straniero privo di permesso di soggiorno; nel caso concreto costituiva il fondamento del decreto prefettizio impugnato.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998
prevede un divieto tassativo di espulsione per lo straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana o con parenti entro il secondo grado; non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva e non copre la mera convivenza more uxorio.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
impone di valutare natura ed effettività dei vincoli familiari, durata del soggiorno ed esistenza di legami con il Paese d’origine; la Corte ne afferma l’applicazione anche allo straniero non formalmente richiedente il ricongiungimento, in coerenza con la tutela dell’unità familiare.
art. 8 CEDU
è richiamato come parametro di tutela della vita familiare, da applicare in una valutazione concreta e non automatica delle conseguenze dell’espulsione.
art. 117, primo comma, Cost.
viene evocato come norma di rinvio al rispetto della CEDU e dei principi sovranazionali sulla tutela della vita familiare.
esclude la valutabilità in cassazione dei documenti nuovi formati o prodotti per la prima volta nel giudizio di legittimità.
richiamato per confermare la tempestività della prima iscrizione a ruolo del ricorso.
Massime di principio
- In materia di espulsione dello straniero, il giudice deve verificare in concreto l’effettività dei legami familiari dedotti, dando conto delle circostanze rilevanti del caso specifico e non arrestando la decisione a formule stereotipate o ad automatismi.
- Il divieto di espulsione previsto dall’art. 19 del testo unico immigrazione ha carattere tassativo e non può essere esteso oltre i casi espressamente contemplati; la convivenza di fatto non è equiparabile, di per sé sola, alla convivenza con il coniuge di cittadinanza italiana ai fini dell’inespellibilità automatica.
- L’art. 13, comma 2-bis, del testo unico immigrazione impone una valutazione individualizzata e caso per caso della misura espulsiva, considerando natura e effettività dei rapporti familiari, durata del soggiorno e legami con il Paese d’origine.
- La tutela della vita familiare ex art. 8 CEDU richiede che la decisione espulsiva consideri l’impatto concreto sulla relazione familiare, senza presunzioni assolute o applicazioni automatiche che possano determinare la compromissione definitiva del rapporto.
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili documenti nuovi formati o prodotti per la prima volta nel merito di legittimità; tuttavia l’accoglimento può derivare dall’erronea valutazione, da parte del giudice di merito, delle circostanze già dedotte e documentate nel giudizio precedente.
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