Cassazione Penale, Ordinanza n. 29815/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso investiva il giudizio di responsabilità, la sussistenza del dolo e la qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e correttamente disattese nei gradi di merito, oltre che generico e non confrontato in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza richiama la qualificazione giuridica del fatto come resistenza a pubblico ufficiale.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse censure già dedotte e già valutate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura è generica quando non critica specificamente le rationes decidendi della decisione impugnata, ma si risolve in una mera reiterazione di contestazioni astratte sul dolo, sulla responsabilità o sulla qualificazione giuridica del fatto.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29742/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29743/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29747/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29748/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29749/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29750/2025 del 27/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →