Cassazione Civile, Ordinanza n. 26571/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Due professioniste del foro avevano agito per ottenere dal sindacato assistito il pagamento dei compensi per l'attività difensiva svolta in un precedente giudizio. Il Tribunale aveva liquidato il compenso, riducendolo del 50% per la non particolare complessità della causa e detraendo quanto già corrisposto, con residuo molto contenuto; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 111 Cost. e 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto non provata la partecipazione alla fase istruttoria, nonostante la documentazione e la mancata contestazione; 2) violazione dell'art. 11, comma 5, lett. c), D.M. n. 140/2012 per l'erronea esclusione della fase istruttoria dal calcolo del compenso; 3) violazione degli artt. 4, commi 2 e 3, e 11, comma 1, D.M. n. 140/2012 per la ritenuta non particolare complessità della causa e per la mancata considerazione dell'esito favorevole del giudizio per l'assistito; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul corretto calcolo della somma residua, che secondo le ricorrenti non sarebbe stata pari a quella indicata in sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata produzione in appello degli atti necessari a riesaminare la liquidazione del compenso e quindi sul difetto assoluto di prova; inoltre ha reputato carente di specificità la censura basata sulla non contestazione, per mancata indicazione e trascrizione dei passaggi rilevanti. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la Corte d'appello aveva comunque esaminato la questione del conteggio e le ricorrenti non avevano riportato il contenuto dell'eccezione asseritamente non decisa. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro violato insieme all'art. 115 c.p.c., ma le censure sono state dichiarate inammissibili per mancata aggressione della ratio decidendi e difetto di specificità.
Invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio e il principio di non contestazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per mancata specificità e per non avere attinto la ratio della decisione.
art. 11, comma 5, lett. c), D.M. n. 140 del 2012
Richiamato per sostenere che la partecipazione alla fase istruttoria avrebbe dovuto essere conteggiata nel compenso; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 4, commi 2 e 3, D.M. n. 140 del 2012
Invocato quale criterio di liquidazione del compenso professionale; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi.
art. 11, comma 1, D.M. n. 140 del 2012
Richiamato per contestare la valutazione della complessità della causa e dell'esito del giudizio; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza per inammissibilità.
Richiamato per omessa pronuncia; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, poiché non era stato trascritto il contenuto dell'eccezione asseritamente ignorata.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che, quando si deduce la non contestazione o un'omessa pronuncia, il ricorso deve indicare specificamente la sede processuale e trascrivere i passaggi rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile se non aggredisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; non è sufficiente prospettare errori diversi o secondari rispetto al fondamento logico-giuridico della decisione.
- Quando il giudice di merito ha fondato la propria decisione sul difetto di prova o sulla mancata produzione dei documenti necessari, il ricorrente deve specificamente confrontarsi con tale rilievo, perché altrimenti la doglianza non consente alcun controllo di legittimità.
- La deduzione della violazione del principio di non contestazione richiede, a pena di inammissibilità, l'indicazione della sede processuale degli atti rilevanti e la trascrizione dei passaggi essenziali che dimostrerebbero la non contestazione.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. deve essere sorretta dalla riproduzione del contenuto della domanda o eccezione asseritamente non esaminata, così da consentire alla Corte di verificare la decisività del vizio denunciato.
- Nel giudizio di cassazione la specificità del motivo è requisito imprescindibile: la mera affermazione di errori nella liquidazione del compenso o nella valutazione della complessità della causa non basta se mancano gli elementi processuali necessari a verificarne la fondatezza.
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