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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27854/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione aveva richiesto una maggiore imposta di registro e ipotecaria su un atto notarile di costituzione di servitù di metanodotto su terreno agricolo. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo che dovesse applicarsi l’aliquota dell’8% prevista dal primo periodo della tariffa della Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, e non quella del 15% pretesa dall’ufficio. Il ricorso era stato accolto in primo grado. In appello, l’Agenzia, preso atto dell’orientamento giurisprudenziale sfavorevole alla propria tesi e di una nuova risoluzione interna, aveva rinunciato alla maggiore pretesa tributaria e restituito quanto riscosso in eccedenza; la CTR aveva quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensato le spese. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 44, comma 1, e 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la rinuncia dell’Agenzia all’appello non avrebbe integrato cessazione della materia del contendere, in difetto di formale sgravio, e che comunque la compensazione delle spese era illegittima perché l’atto impositivo era manifestamente illegittimo sin dall’origine; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR esaminato una memoria difensiva che, secondo il ricorrente, escludeva la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretto il rilievo della cessazione della materia del contendere, perché l’amministrazione non si era limitata a rinunciare all’appello ma aveva definitivamente abbandonato la pretesa tributaria, con restituzione delle somme e assenza di ulteriori pretese. Tuttavia ha cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese, osservando che la compensazione non può essere automatica nella cessazione della materia del contendere: il giudice di merito avrebbe dovuto motivare la compensazione indicando gravi ed eccezionali ragioni, secondo l’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 applicabile ratione temporis. Il secondo motivo è stato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 44, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    È evocato dal ricorrente per sostenere che non vi sarebbe stata una mera rinuncia all’appello, ma non è ritenuto applicabile in via prevalente dalla Corte rispetto alla fattispecie concreta.

  • art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte ritiene corretta la sua applicazione perché l’amministrazione ha definitivamente rinunciato alla maggiore pretesa tributaria, determinando la cessazione della materia del contendere.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte esclude che la compensazione delle spese discenda automaticamente dalla cessazione della materia del contendere, richiamando anche la declaratoria di incostituzionalità della previgente disciplina.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La compensazione delle spese è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; nel caso concreto tale motivazione manca.

  • d.lgs. n. 156/2015

    È richiamato come fonte della disciplina vigente dell’art. 46, comma 3, dopo la riforma del processo tributario.

  • Corte costituzionale n. 274 del 2005

    È richiamata per evidenziare l’illegittimità costituzionale della compensazione ope legis delle spese in ogni ipotesi di estinzione del giudizio.

  • Cass., Sez. V, 14 febbraio 2017, n. 3950

    È richiamata quale precedente sulla possibilità di compensazione ai sensi dell’art. 15, comma 2, in caso di cessazione della materia del contendere per autotutela.

  • Cass., Sez. 5-6, 28 aprile 2021, n. 24841

    È richiamata come ulteriore precedente che ribadisce la necessità di motivare le gravi ed eccezionali ragioni della compensazione.

  • d.P.R. n. 131 del 1986

    È il testo tariffario invocato nella controversia impositiva per la determinazione dell’aliquota di registro.

  • d.lgs. n. 46 del 1992

    È citato nel testo, ma la disciplina effettivamente rilevante nella motivazione è quella del d.lgs. n. 546/1992; il richiamo appare nel contesto della cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere è configurabile quando l’amministrazione finanziaria non si limita a rinunciare all’impugnazione, ma abbandona definitivamente la pretesa fiscale, con effetti sostanziali incompatibili con la prosecuzione della lite.
  • La compensazione delle spese nel giudizio tributario estinto non opera automaticamente per il solo fatto della cessazione della materia del contendere; il giudice deve verificare il regime applicabile ratione temporis e motivare la compensazione sulla base di specifiche ragioni, ove richiesto dalla legge.
  • Quando la disciplina applicabile consente la compensazione solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, la mera restituzione delle somme o l’annullamento dell’atto in conseguenza della soccombenza dell’ufficio non bastano, da soli, a giustificare la compensazione.
  • Se il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione della sentenza limitatamente a un capo, i motivi ulteriori che investono questioni ormai irrilevanti restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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