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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34182/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a Ferrari. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione nella fissazione della decorrenza della revoca, che vanifica il percorso rieducativo; lamentava inoltre che il Tribunale avrebbe dato fiducia incontestata alla parola della persona offesa (la ex moglie) senza valutare la lettera del difensore che segnalava il mancato rispetto del diritto di visita del padre; (2) vizio di motivazione per la mancata valorizzazione della missiva difensiva ai fini della valutazione del comportamento del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato nei limiti esposti e il secondo infondato. Ha confermato che la revoca era giustificata in base agli elementi di fatto (denuncia per reati ex art. 612-bis per condotte dei giorni 21 e 24 ottobre 2021), e ha ritenuto coerenti e credibili le dichiarazioni della persona offesa. Tuttavia ha censurato la determinazione della decorrenza della revoca: il Tribunale aveva fissato la decorrenza 'ex nunc' al 21/10/2021 mentre la misura era stata concessa il 05/10/2021, determinando in pratica un effetto retroattivo non sufficientemente motivato. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio su quel punto; ha rigettato il ricorso per il resto.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n.354, art.47, comma 10

    La norma non definiva gli effetti della revoca dell'affidamento in prova; la Consulta ha ritenuto necessaria una valutazione discrezionale del Tribunale di Sorveglianza per determinare la residua pena, tenendo conto della durata delle limitazioni già patite e del comportamento tenuto durante l'esperimento della misura

  • Corte Costituzionale, sentenza n.343 del 1987

    Principio applicato: in caso di revoca il Tribunale deve stabilire, caso per caso, la durata della residua pena da espiare valutando sia il periodo di prova osservato sia la gravità del comportamento che ha causato la revoca; si esclude sia lo scomputo integrale automatico sia la totale non detraibilità del periodo di affidamento

  • art. 612-bis cod. pen.

    Norma penale richiamata in relazione alla notizia di reato (atti persecutori) contestata a Ferrari, i cui fatti hanno costituito la base fattuale per la revoca della misura alternativa

  • Cass. Sez.1, n.9314 del 19/02/2014 (Attianese)

    Giurisprudenza richiamata che conferma l'esigenza di valorizzare la diversa intensità delle violazioni durante il periodo di prova e il principio di proporzionalità/individualizzazione nella determinazione degli effetti della revoca

Massime di principio

  • La revoca di una misura alternativa (es. affidamento in prova) può essere legittima sulla base di comportamenti incompatibili con il programma trattamentale, anche se fondatasi sulla dichiarazione della persona offesa, purché questa risulti credibile e coerente
  • Quando si dispone la revoca il Tribunale di Sorveglianza deve motivare separatamente la decisione sulla revoca e la determinazione della decorrenza/degli effetti della revoca: va valutata la durata e la qualità del periodo di prova già osservato e la gravità della violazione
  • La decorrenza della revoca non può essere fissata in modo retroattivo senza adeguata motivazione: errori su questo punto possono comportare l'annullamento parziale del provvedimento e il rinvio per nuovo esame
  • La difesa deve allegare e sollecitare la valutazione di elementi che possano attenuare la gravità del comportamento (es. lettere, documentazione su rapporti familiari); il Tribunale deve considerare questi elementi nel bilanciamento per la determinazione della residua pena
  • In impugnazione la Corte di Cassazione può confermare la fondatezza della revoca sul piano sostanziale ma annullare e rinviare per vizi di motivazione relativi agli effetti della revoca, portando a una soluzione parzialmente favorevole al ricorrente

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