Cassazione Penale, Sentenza n. 38049/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di equo indennizzo per ingiusta detenzione subita in virtù di ordinanza cautelare del G.I.P. del Tribunale di Potenza relativa al reato di cui all'art. 416-bis c.p.; il ricorrente era stato poi assolto con sentenza d'appello divenuta irrevocabile. Il ricorso per cassazione contestava l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno che aveva rigettato l'istanza di riparazione: si deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 314 c.p.p. e vizi motivazionali per una presunta illegittima rivalutazione delle emergenze probatorie da parte del giudice della riparazione, in particolare circa il nesso eziologico tra le frequentazioni del ricorrente e l'intervento dell'autorità e circa l'utilizzo (anche successivo alla misura) di dichiarazioni di collaboratori di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice della riparazione può valutare, con autonomia rispetto al giudizio penale, se la condotta del richiedente abbia concorso a dare causa alla misura cautelare (dolo o colpa grave) valutando tutti gli elementi probatori disponibili in chiave ex ante. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva rilevato, con motivazione ritenuta congrua e incensurabile in questa sede, che le "frequentazioni ambigue" del Mingolla (già con precedenti per armi e omicidio) e elementi documentali raccolti anche durante la detenzione erano idonei a integrare condotte gravemente colpose, o addirittura dolose, in rapporto sinergico con l'adozione e la persistenza della misura cautelare; pertanto lo ha escluso dal diritto all'equo indennizzo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla amministrazione resistente, liquidate in complessivi euro 1.000.
Norme richiamate
non presente testo integrale nella sentenza
La norma è stata interpretata come prevedente il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione salvo che il richiedente abbia causato o concorso a causarla con dolo o colpa grave; il giudice della riparazione valuta ex ante, con autonoma motivazione, se la condotta del richiedente abbia creato la falsa apparenza di rilevanza penale idonea a determinare la misura cautelare
reato indicato come motivo dell'adozione della misura cautelare
Il reato contestato al ricorrente (associazione di tipo mafioso) è il riferimento sostanziale della misura; la Corte ha esaminato se le condotte e le frequentazioni del ricorrente fossero logicamente collegate alla percezione, da parte dell'autorità, della sussistenza della fattispecie
art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.
richiamato come norma della sentenza definitiva di assoluzione
Richiamato per sottolineare che l'assoluzione del ricorrente è divenuta irrevocabile (per insufficienza di prove), ma ciò non determina automaticamente il diritto al risarcimento se ricorrono elementi di colpa grave o dolo che hanno determinato la misura
Massime di principio
- L'assoluzione penale definitiva non garantisce automaticamente il diritto all'equo indennizzo: il giudice della riparazione valuta autonomamente se la condotta dell'indagato abbia concorso a causare la misura con dolo o colpa grave
- La valutazione della colpa grave è ex ante e non richiede che la condotta configurasse un reato, ma che abbia creato la falsa apparenza di pericolosità idonea a giustificare l'intervento dell'autorità
- Le "frequentazioni ambigue" con soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite possono integrare condotte ostative all'indennizzo se il giudice motiva adeguatamente la loro oggettiva idoneità a fungere da indizio di complicità e il nesso di concausalità con la misura cautelare
- Elementi emersi successivamente all'adozione della misura (es. dichiarazioni di collaboratori o documentazione raccolta durante la detenzione) possono essere presi in considerazione dal giudice della riparazione purché vi sia un chiaro collegamento logico con le ragioni dell'intervento dell'autorità
- In sede di legittimità sono inammissibili censure sulle valutazioni di fatto quando la motivazione del giudice di merito risulti congrua, coerente e non manifestamente illogica
- Per difendersi in una istanza di riparazione è opportuno produrre elementi che smentiscano il nesso causale tra condotte (o frequentazioni) e le ragioni che hanno determinato la misura: ad esempio documentazione che dimostri l'assenza di relazione funzionale con gli indizi addotti o testimonianze/atti idonei a ricostruire la natura e il contenuto dei rapporti
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