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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32662/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che la motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche fosse adeguata e logicamente coerente. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati hanno proposto un unico ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze, che aveva confermato la decisione del G.u.p. presso il Tribunale di Lucca. I ricorrenti erano stati condannati per furto aggravato, commesso in concorso e con le aggravanti della violenza sulle cose e dell'esposizione alla pubblica fede, oltre alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale. La pena era stata determinata in due anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 1.033 di multa per una degli imputati e in due anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.333 di multa per l'altro. L'unico motivo di ricorso deduceva contraddittorietà e illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione priva di evidenti illogicità e aveva indicato gli elementi ritenuti decisivi per negare le attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale fondamento del concorso di persone nel reato contestato.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato quale norma incriminatrice del furto.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    Richiamato quale aggravante del furto relativa alla violenza sulle cose.

  • art. 625, n. 7, c.p.

    Richiamato quale aggravante del furto relativa all'esposizione alla pubblica fede.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva reiterata specifica infraquinquennale è indicata tra gli elementi della contestazione e della condanna.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La censura di contraddittorietà e illogicità della motivazione è stata ritenuta non ammissibile, oltre che manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità.

  • art. 597 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede l'esame analitico di ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o risultante dagli atti; è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando implicitamente superati gli altri.
  • In sede di legittimità non è consentito prospettare una diversa valutazione degli elementi considerati dal giudice di merito ai fini delle circostanze attenuanti generiche quando la motivazione sul punto sia specifica, coerente e priva di evidenti illogicità.
  • Il ricorso per cassazione fondato esclusivamente su una critica generica o non consentita alla motivazione relativa al trattamento sanzionatorio è inammissibile quando la decisione impugnata abbia adeguatamente esplicitato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiConcorso di personeRecidiva

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