Cassazione Penale, Sentenza n. 25237/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per spendita di banconote false (art. 455 c.p.) e truffa (art. 640 c.p.). Deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l'identità delle banconote false consegnate alle parti offese, contestando l'utilizzabilità della testimonianza indiretta (cliente che avrebbe restituito le banconote) e delle sommarie informazioni rese da una teste che dichiarò di non ricordare. Propone inoltre che la spendita di banconote false non possa integrare gli artifici o raggiri richiesti per il reato di truffa e dunque non sia compatibile il concorso formale tra art. 455 e art. 640 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto utilizzabile la testimonianza del gestore Zito e non ha accolto la censura sull'indiretta utilizzazione della deposizione, sia perché la ricorrente non ha dimostrato che fosse stata chiesta la chiamata del teste di riferimento, sia perché Zito ha riconosciuto le banconote e la falsità è stata accertata dalla Banca d'Italia. Ha escluso l'inammissibilità delle sommarie informazioni per carenza di specificazione sull'incidenza dell'eventuale esclusione di quei mezzi di prova. Quanto al profilo sostanziale, la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura e ha affermato che il concorso formale tra gli artt. 455 e 640 c.p. è possibile: la spendita di banconote false può costituire artificio idoneo ad indurre in errore la vittima e determinare un atto di disposizione patrimoniale; nel caso concreto sono stati ritenuti sussistenti tutti gli elementi della truffa. Ha condannato la ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola la spendita di banconote false; qui è stata considerata fattispecie autonoma e compatibile, in concorso, con il reato di truffa quando la spendita costituisce artificio idoneo a ingannare.
Definisce la truffa richiedendo artifici o raggiri, induzione in errore e atto di disposizione patrimoniale; la Corte ha ritenuto presenti tali elementi quando la falsa moneta ha indotto la vittima a consegnare beni e resto.
Disciplina l'utilizzabilità della testimonianza indiretta; la Corte ha ricordato che l'indiretta è utilizzabile se nessuna parte ha chiesto la chiamata del teste di riferimento o se il testimone non ha potuto indicarlo.
Principio sulla specialità delle norme penali; la Corte ha ritenuto che tra art. 455 e art. 640 non sussista rapporto di specialità, consentendo il concorso formale.
Prevede il versamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha irrogato euro 3.000,00.
Massime di principio
- La testimonianza indiretta può essere utilizzata se nessuna parte ha chiesto la citazione del teste diretto o se il teste indiretto non ha potuto indicarlo; chi impugna deve dimostrare che il limite di utilizzazione sussiste.
- In Cassazione non sono ammissibili censure su fatti o sulla credibilità delle prove che non siano state dedotte o sviluppate negli ordini di gravame precedenti: questioni nuove o non sollevate in appello risultano inammissibili.
- L'inutilizzabilità di sommarie informazioni o di altri mezzi di prova richiede che il ricorrente indichi l'incidenza dell'esclusione su tutto il sistema probatorio (prova di resistenza); senza tale dimostrazione il motivo è inammissibile per aspecificità.
- La spendita di moneta falsa può costituire "artificio o raggiro" idoneo a integrare la truffa quando produce l'induzione in errore e determina un atto di disposizione patrimoniale: pertanto è possibile il concorso formale tra art. 455 e art. 640 c.p.
- Le censure di illogicità o contraddittorietà della motivazione devono essere specifiche e circostanziate; rimandi generici alla mancanza di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa non sono sufficiente se non erano stati contestati nel grado d'appello.
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