Cassazione Penale, Ordinanza n. 09004/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per rapina. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della decisione resa all'esito dell'udienza in Cassazione, lamentando la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. per essere stato l'avviso di fissazione dell'udienza notificato a un difensore diverso da quello da lui nominato. Con il secondo motivo ha censurato l'eccessività della pena irrogata per il reato di rapina, sostenendo che il trattamento sanzionatorio fosse sproporzionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la doglianza sulla notificazione dell'avviso a un difensore diverso è in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, oltre a difettare di interesse concreto, perché il ricorrente invocava una nullità riferita a una pronuncia comunque di accoglimento delle difese. Ha ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché la determinazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione risultava adeguata, anche in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
richiamato dalla difesa per sostenere la nullità dell'udienza, ma la censura è stata reputata infondata
art. 24 Cost.
richiamato dalla difesa in tema di diritto di difesa, ma non ritenuto violato
norma incriminatrice del reato per cui è stata contestata la pena, indicata solo come parametro del motivo sulla dosimetria
richiamato come criterio legale di commisurazione della pena, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito
richiamato come criterio legale per la valutazione della gravità del reato e della personalità dell'imputato ai fini della pena
le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute nella massima estensione e valorizzate nel calcolo finale della pena
artt. 3 e 24 Cost.
disposizioni invocate per la dedotta lesione del diritto di difesa, ma non ritenute decisive
presumibile base della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, ma non espressamente indicato nel testo
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la doglianza che prospetti una nullità priva di concreto interesse processuale, specie quando la pronuncia censurata non abbia arrecato un effettivo pregiudizio al diritto di difesa.
- L'errore nella notificazione dell'avviso di udienza al difensore è irrilevante quando non si dimostri una concreta lesione del contraddittorio o una effettiva compromissione del diritto di difesa.
- La determinazione della pena, inclusa la graduazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici manifesti.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice richiami gli elementi ritenuti rilevanti e proceda a un calcolo coerente con i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p., anche in presenza del riconoscimento delle attenuanti generiche.
- La censura di sproporzione della pena, in assenza di specifici vizi di legittimità, non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito davanti alla Corte di cassazione.
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