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Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 11612 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, che aveva ritenuto illegittima per difetto di motivazione la cartella di pagamento relativa a IRPEF, IVA, diritti di notifica, sanzioni e interessi, per complessivi Euro 11.559,77. La cartella era stata emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis. L'Ufficio ha sostenuto che la cartella fosse adeguatamente motivata mediante il richiamo ai dati dichiarati dalla contribuente e che l'iscrizione a ruolo e la notifica fossero legittime e tempestive.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione della CTR. Ha precisato che, quando la cartella deriva da un controllo automatizzato o formale e si limita a liquidare le imposte sulla base dei dati indicati dal contribuente o presenti nell'Anagrafe tributaria, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente conosce già i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Diversamente, sarebbe necessaria una motivazione più analitica qualora la cartella rettificasse la dichiarazione introducendo una pretesa fiscale ulteriore. Nel caso concreto, la cartella è stata ritenuta sufficientemente motivata. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, anche in ragione del parziale sgravio disposto dall'Ufficio; la contribuente è stata invece condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    controllo automatizzato delle dichiarazioni

    Consente all'Amministrazione finanziaria di liquidare le imposte, i contributi, i premi e i rimborsi sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni e dagli archivi dell'Anagrafe tributaria. In tale ambito la cartella può essere motivata anche mediante il richiamo alla dichiarazione del contribuente.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis

    controllo automatizzato della dichiarazione IVA

    Disciplina la liquidazione dell'IVA risultante dalla dichiarazione attraverso controlli di natura cartolare e automatizzata. Poiché l'attività non costituisce, di regola, una nuova rettifica sostanziale, non è richiesta una motivazione analitica ulteriore rispetto ai dati dichiarati o disponibili negli archivi fiscali.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2

    Richiede una motivazione specifica degli avvisi di accertamento. La Corte lo considera applicabile, quanto all'esigenza di motivazione rafforzata, quando la cartella non si limiti a liquidare la dichiarazione ma rettifichi i risultati dichiarati e contenga una vera e propria ulteriore pretesa impositiva.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 1

    Prevede l'obbligo di motivazione degli atti di accertamento IVA. Secondo la sentenza, tale esigenza assume particolare rilievo quando l'Amministrazione esercita un'attività accertativa sostanziale, distinta dal semplice controllo automatizzato della dichiarazione.

Massime di principio

  • Una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 o 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 può essere validamente motivata mediante il richiamo alla dichiarazione fiscale, purché l'importo richiesto derivi direttamente dai dati dichiarati o da quelli già presenti negli archivi dell'Amministrazione.
  • L'obbligo di motivazione è più rigoroso quando l'Amministrazione rettifica la dichiarazione, contesta elementi nuovi o introduce una pretesa ulteriore rispetto alla mera liquidazione dei dati dichiarati. In questi casi la cartella deve spiegare in modo puntuale i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
  • Per valutare la validità di una cartella occorre distinguere tra semplice liquidazione automatizzata dell'imposta e attività sostanzialmente accertativa: nel primo caso è generalmente sufficiente un richiamo chiaro alla dichiarazione; nel secondo serve una motivazione analitica e autonoma.
  • La conoscibilità preventiva dei dati e delle ragioni della pretesa da parte del contribuente può incidere sulla valutazione della sufficienza della motivazione. Se il contribuente può ricostruire agevolmente l'origine dell'importo richiesto dalla propria dichiarazione, il difetto di motivazione è più difficile da sostenere.
  • Eventuali sgravi parziali effettuati dall'Ufficio possono incidere sulla regolazione delle spese processuali, ma non determinano necessariamente l'illegittimità dell'intera cartella né impediscono la conferma della pretesa residua.

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