Cassazione Penale, Sentenza n. 38025/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: (1) difetto di correlazione tra accusa e sentenza per aver esteso la responsabilità alla condotta dell'amministratore svolta in altra società (Petrol Lavori Sud s.r.l.) e per periodi diversi rispetto a quelli contestati; (2) violazione dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001 per aver ritenuto sanzionabile la società anche in relazione ad atti riconducibili ad altra società amministrata dal medesimo soggetto (contestazione della possibilità di sovrapporre l'interesse/vantaggio di due società distinte alla condotta dell'apicale); (3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 12, comma 2, lett. b) D.Lgs. 231/2001 nonostante l'adozione tempestiva di un modello di organizzazione, nomina dell'Organismo di Vigilanza, codice etico, sistema sanzionatorio e manuale integrato qualità/ambiente/sicurezza.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile in tutti e tre i motivi. Sul primo e secondo motivo la Corte di legittimità ha ritenuto che essi non riguardano la materia della regiudicanda (la Corte di rinvio aveva esclusivamente rideterminato la sanzione relativa al capo 11 limitato ai capi 1 e 2) e che in relazione a tali addebiti si è formato il giudicato: quindi non era più consentito rimetterli in discussione. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, confermando la valutazione di merito secondo cui il modello, pur formalmente adottato e con organismi nominati, non era stato reso effettivamente "operativo" e dunque non comportava la concessione dell'attenuante prevista dall'art. 12, comma 2, lett. b). Conseguentemente il ricorso è respinto; la società è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 231/2001, art. 24-ter, comma 2
Norma richiamata in relazione alla responsabilità amministrativa dell'ente per il comportamento degli apicali; la Corte ha applicato il quadro di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 nel contesto dei reati-reati presupposto contestati ai capi 1 e 2.
D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies
Richiamata come riferimento alle fattispecie criminose considerate come reato presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente; la sentenza rimane ancorata al criterio di imputazione previsto dal decreto.
Articolo relativo all'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa in rapporto a persone fisiche e giuridiche; la ricorrente contestava l'elaborazione giurisprudenziale che può, in certe condizioni, far ricadere responsabilità sull'ente per attività compiute da un soggetto apicale anche in altra società, ma la Corte non ha rinnovato la disamina perché la questione non rientrava nell'oggetto del rinvio.
D.Lgs. 231/2001, art. 12, comma 2, lett. b)
Prevede un'attenuante o esclusione della responsabilità quando l'ente ha adottato ed effettivamente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie; la Corte ha interpretato la norma nel senso che la mera adozione formale del modello e la nomina dell'Organismo di Vigilanza non sono sufficienti: il modello deve essere concretamente reso operativo per fruire dell'attenuante.
Codice di procedura penale, artt. 521 e 522
Richiamati dalla ricorrente in relazione al vizio di difetto di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto non ammissibile la questione perché essa investiva aspetti già definitivi e non oggetto del rinvio.
Codice di procedura penale, art. 624
L'articolo è richiamato dalla Corte per spiegare il concetto di "parti della sentenza" che acquistano autorità di cosa giudicata: si tratta di qualsiasi statuizione dotata di autonomia giuridico-concettuale, e quindi tali statuizioni non possono essere riesamate se non sono state rimesse al giudice del rinvio.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla parzialmente la sentenza senza rinvio per un capo, gli aspetti di quella parte dichiarati insussistenti acquistano carattere di giudicato e non possono più essere rimesse in discussione nel giudizio di rinvio.
- Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di rinvio è limitato al nuovo oggetto devoluto alla Corte di merito: non è ammesso sollevare questioni che attengano a censure già divenute definitive o non oggetto del rinvio.
- In tema di responsabilità amministrativa delle società (D.Lgs. 231/2001), l'adozione formale di un modello di organizzazione e la nomina dell'Organismo di Vigilanza non bastano per ottenere l'attenuante: il modello deve essere concretamente operativo e attuato per dimostrare l'efficacia nella prevenzione dei reati.
- La contestazione della correlazione tra accusa e sentenza richiede che la discrepanza riguardi effettivamente l'oggetto della decisione impugnata e non aspetti già definiti con giudicato; altrimenti la censura è inammissibile.
- Quando si deduce la responsabilità di un ente per atti collegati a più società amministrate dallo stesso soggetto, occorre dimostrare chiaramente il nesso tra la condotta dell'apicale e l'interesse/vantaggio dell'ente per il quale si chiede l'attribuzione di responsabilità; comunque, tale questione può essere esclusa dall'esame se non rientra nell'oggetto del rimando.
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