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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35894/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2005. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società contribuente, ritenendo illegittima la cartella, sul presupposto che la correzione degli errori dichiarativi fosse stata tempestivamente richiesta dall’interessata mediante istanza di autotutela nel 2008, con contestuale versamento delle somme dovute, sebbene non fosse stata presentata una dichiarazione integrativa. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, perché la CTR avrebbe erroneamente considerato tempestiva una rettifica effettuata oltre il termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo. La contribuente ha resistito con controricorso, sostenendo anche l’inammissibilità del motivo per l’irritualità della forma usata per la rettifica.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che, quando la rettifica della dichiarazione è diretta a ridurre i tributi dovuti e quindi a correggere errori od omissioni in danno del contribuente, trova applicazione il termine previsto dall’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, cioè quello per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Nel caso concreto tale termine era scaduto il 31.10.2007, mentre la richiesta di correzione era stata avanzata nel 2008. La forma utilizzata dalla contribuente, essendo irrilevante ai fini della disciplina applicabile, non impediva di applicare il termine decadenziale. Conseguentemente la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, affinché verifichi, alla luce di questo principio, la sussistenza o meno della pretesa dell’Ufficio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998

    "la dichiarazione integrativa [...] incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo"

    Per le correzioni della dichiarazione in danno del contribuente la dichiarazione integrativa deve essere presentata entro il termine della dichiarazione del periodo d’imposta successivo; la forma dell’istanza utilizzata non vale a eludere tale limite temporale.

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998

    "in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi"

    La dichiarazione integrativa è ammessa oltre il termine ordinario solo se diretta a evitare un danno per l’Amministrazione finanziaria, nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    "non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973"

    Per le integrazioni in favore dell’erario opera il diverso termine massimo richiamato dalla norma, più ampio rispetto a quello previsto per le integrazioni a favore del contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    "violazione e falsa applicazione"

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione formulato dall’Agenzia.

Massime di principio

  • In materia di dichiarazioni fiscali, la rettifica di errori od omissioni che comportino una riduzione del debito d’imposta del contribuente deve essere proposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo.
  • La disciplina dell’art. 2 d.P.R. n. 322 del 1998 distingue tra dichiarazioni integrative in favore dell’erario e dichiarazioni integrative in favore del contribuente, prevedendo per le prime un diverso e più ampio limite temporale rispetto alle seconde.
  • La forma concreta dell’istanza con cui il contribuente chiede la rettifica della dichiarazione è irrilevante quando il rapporto giuridico sostanziale è riconducibile alla dichiarazione integrativa soggetta a termine decadenziale.
  • Resta fermo, per il contribuente che abbia versato somme non dovute, il diritto di chiedere il rimborso nei termini di legge e di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa tributaria, ma tale possibilità non elide il regime dei termini per la correzione dichiarativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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