Cassazione Civile, Ordinanza n. 00687/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un procedimento tributario relativo a una cartella di pagamento notificata a una contribuente in qualità di erede. In sede di legittimità la Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva accolto solo parzialmente il ricorso, riconoscendo l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie e dichiarando inammissibile il motivo relativo alla ritualità della notifica della cartella. La contribuente ha quindi proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe commesso un errore revocatorio: avrebbe recepito acriticamente l'accertamento della CTR sulla regolarità della notifica senza controllare il presupposto di fatto, che sarebbe invece falso, poiché la prova della notifica sarebbe mancata; in particolare, la documentazione prodotta consisterebbe in un avviso di ricevimento dell'informativa del deposito presso la casa comunale del tutto in bianco, insufficiente a provare la rituale notificazione della cartella. La ricorrente chiedeva la revocazione dell'ordinanza, l'accoglimento del motivo originario sulla notifica, la declaratoria di inesistenza della notifica della cartella, l'annullamento della pretesa fiscale e il riconoscimento della responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'Amministrazione. L'Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso. Prima dell'adunanza camerale la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche per accettazione dall'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte ha dato atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e accettata dalla controparte costituita, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di revocazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali, in conformità all'accordo tra le parti, e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato perché, in caso di estinzione per rinuncia, la misura eccezionale non opera fuori dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura di errore revocatorio relativa alla notifica della cartella.
Norme richiamate
È la base invocata per il ricorso per revocazione per errore di fatto; la Corte non ne ha esaminato il merito per effetto della rinuncia al ricorso.
Disciplina la rinuncia al ricorso; la dichiarazione di rinuncia ha condotto all'estinzione del giudizio.
Regola gli effetti processuali della rinuncia nel giudizio di cassazione; è la norma applicata per dichiarare l'estinzione.
È stata invocata dalla ricorrente per chiedere il riconoscimento della responsabilità aggravata dell'Amministrazione, ma la domanda è rimasta priva di esame per l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione per rinuncia, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della norma.
Massime di principio
- Quando interviene rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla parte costituita, il giudizio si estingue senza esame del merito dei motivi dedotti.
- L'estinzione per rinuncia determina normalmente la compensazione delle spese processuali se vi è accordo tra le parti o comunque se la Corte vi dà corso nei termini rilevati in sentenza.
- Il doppio contributo unificato non si applica all'estinzione per rinuncia, poiché la previsione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- La censura di errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un errore di fatto rilevante, ma se sopravviene rinuncia al ricorso la Corte non procede alla verifica di tale vizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00618/2026 del 12/01/2026
- ordinanza_civile · 12 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00623/2026 del 12/01/2026
- ordinanza_civile · 12 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00627/2026 del 12/01/2026
- ordinanza_civile · 12 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00629/2026 del 12/01/2026
- ordinanza_civile · 12 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00631/2026 del 12/01/2026
- ordinanza_civile · 12 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00632/2026 del 12/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →