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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18158/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza ex art.671 cod. proc. pen. volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più condanne definitive per violazioni delle norme in materia di misure di prevenzione (art.9 l.1423/56) e una sentenza di riconoscimento di condanna straniera (traffico di stupefacenti e riciclaggio). In sostanza, la difesa sosteneva che le violazioni nazionali fossero riconducibili a un unico reato a consumazione protratta o comunque rientrassero nel vincolo della continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo fondata la motivazione della Corte territoriale: il giudice dell'esecuzione non può trasformare più condanne irrevocabili in un unico reato (ciò contrasterebbe con il giudicato) e la tesi dell'unicità del reato a consumazione prolungata avrebbe dovuto essere dedotta e provata nel giudizio di cognizione. Inoltre è stato escluso il riconoscimento della continuazione per mancanza di elementi che dimostrassero un medesimo disegno criminoso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.671 cod. proc. pen.

    È lo strumento invocabile davanti al giudice dell'esecuzione per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva; tuttavia richiede l'esistenza di più reati riconducibili a un medesimo disegno criminoso e non può essere usato per trasformare più condanne irrevocabili in un'unica fattispecie, pena la violazione del giudicato.

  • art.81 cod. pen.

    Disposizione sulla continuazione: la continuazione richiede pluralità di reati espressione di un medesimo disegno criminoso. La Corte ha ritenuto che la tesi difensiva invocante un unico reato fosse incompatibile con i presupposti della continuazione e con la procedura di esecuzione.

  • art.9 l.1423/56

    Norma richiamata per le condanne relative a violazioni in materia di misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che non fosse stata fornita prova della progettazione iniziale o del comune disegno criminoso tra le varie violazioni, quindi non applicabile il vincolo della continuazione.

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione in cassazione con riferimento ai motivi dedotti dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione/contraddittorietà). La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi proposti.

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di estensione del ricorso in cassazione rispetto a quanto dedotto in grado di appello; il ricorso è stato esaminato entro i limiti consentiti.

  • artt.3 e 24 Cost.

    Articoli sulla parità di fronte alla legge e sul diritto di difesa. La Corte ha escluso violazioni costituzionali perché la questione dell'unicità del reato doveva essere trattata nel giudizio di cognizione e non in sede esecutiva.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione inammissibile o manifestamente infondata; applicata dalla Corte per sanzionare l'impugnazione irrimediabilmente viziata.

  • Corte cost., sentenza n.186 del 2000

    Giurisprudenza richiamata a supporto della possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie per impugnazioni irrimediabilmente infondate o ritualmente viziate.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può modificare il contenuto del giudicato: se esistono più condanne irrevocabili non possono essere trasformate d'ufficio in un unico reato in sede esecutiva.
  • La qualificazione di 'reato continuato' richiede la prova che più fattispecie siano espressione di un medesimo disegno criminoso; tale questione va dedotta e accertata nel giudizio di cognizione, non in sede di esecuzione.
  • L'istanza ex art.671 c.p.p. è strumento idoneo a chiedere il riconoscimento della continuazione, ma non può servire a rimettere in discussione valutazioni definitive già operate con sentenze irrevocabili.
  • Quando è coinvolta una sentenza straniera riconosciuta, il collegamento (continuazione) con condanne nazionali pone profili complessi e non può essere automaticamente riconosciuto: occorrono elementi probatori che dimostrino il comune disegno criminoso.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o proceduralmente irregolari possono comportare condanne alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto è necessario valutare attentamente la rilevanza e il momento processuale delle censure prima di proporre ricorso.
  • Per preservare i diritti di difesa e il principio del doppio grado, le questioni di fatto e di prova relative alla configurazione dei reati devono essere svolte nei gradi di merito; la cassazione non è sede di rinnovazione probatoria.

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