Cassazione Civile, Ordinanza n. 24119/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto invalida la procura alle liti, perché priva della sottoscrizione del ricorrente, e ha escluso che tale vizio potesse essere sanato mediante rinnovazione nel giudizio di legittimità. Non sono state liquidate spese, poiché le amministrazioni intimate non si sono costituite con controricorso. È stata inoltre dichiarata l'esenzione dal pagamento del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio trae origine dal decreto del Giudice di pace di Catania che ha convalidato l'accompagnamento alla frontiera del ricorrente, disposto dal Questore in esecuzione di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto nella stessa data. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, denunciando in sintesi la violazione dell'art. 112 c.p.c. e, rispettivamente, degli artt. 3 e 5 d.lgs. n. 251 del 2007, dell'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, e dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 oltre che dell'art. 32 d.lgs. n. 251 del 2007. La Corte non è entrata nel merito di tali censure, poiché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per invalidità della procura speciale: la procura prodotta risultava infatti priva della firma del ricorrente e recava solo la firma digitale del difensore. Secondo la Corte, nel giudizio di legittimità la mancanza di una valida procura speciale integra un vizio non sanabile mediante rinnovazione ex art. 182 c.p.c., essendo la procura un requisito di ammissibilità del ricorso ex art. 365 c.p.c.
Norme richiamate
Richiamato dai motivi di ricorso come norma violata o falsamente applicata; la Corte non esamina il merito della doglianza per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato nel primo motivo di ricorso; non oggetto di valutazione nel merito per difetto di valida procura.
Richiamato nel primo motivo di ricorso; non oggetto di valutazione nel merito per difetto di valida procura.
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007
Richiamato nel secondo motivo di ricorso; non oggetto di valutazione nel merito per difetto di valida procura.
art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998
Richiamato nel terzo motivo di ricorso; non oggetto di valutazione nel merito per difetto di valida procura.
art. 32 d.lgs. n. 251 del 2007
Richiamato nel terzo motivo di ricorso; non oggetto di valutazione nel merito per difetto di valida procura.
"il ricorso per cassazione è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale"
La valida procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione.
La procura alle liti deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La Corte esclude l'applicabilità della rinnovazione del difetto di procura nel giudizio di legittimità, perché il requisito di cui all'art. 365 c.p.c. è condizione di ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere validamente conferita e sottoscritta dalla parte; la sola sottoscrizione del difensore non è sufficiente a integrare il requisito di ammissibilità del ricorso.
- La mancanza o invalidità della procura speciale nel ricorso per cassazione determina inammissibilità insanabile, non potendo operare la rinnovazione prevista in via generale dall'art. 182 c.p.c.
- La Corte di cassazione può definire il ricorso in rito senza esaminare i motivi di merito quando accerti un difetto originario di rappresentanza processuale o di valida procura.
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