Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14734/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un'azione ex art. 702-bis c.p.c. proposta da alcuni soggetti, poi proseguita dagli eredi di una delle originarie attrici, per ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva di una porzione di terreno e della corte comune su una particella catastale, il rilascio dell'area asseritamente occupata dalla controparte mediante opere abusive e il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda veniva rigettata perché i giudici ritenevano non sufficientemente provata l'individuazione del bene e la riconducibilità delle opere abusive alla porzione rivendicata; in appello la decisione veniva confermata. I ricorrenti per cassazione deducevano, in sintesi: violazione del giudicato esterno e interno in ragione di una precedente sentenza risarcitoria che avrebbe già accertato la proprietà del terreno; omessa pronuncia e motivazione apparente; violazione delle norme sull'azione negatoria; erronea valutazione delle prove documentali (pianta catastale, visure, verbali dei vigili urbani, fotografie) e mancata considerazione della non contestazione; illegittimo rigetto delle istanze istruttorie; mancato mutamento del rito da sommario a ordinario nonostante la complessità dell'istruttoria; errata esclusione della prova del danno e della possibilità di una condanna generica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo infondati i profili relativi a giudicato esterno e interno, perché la precedente sentenza risarcitoria non conteneva un autonomo capo di accertamento della proprietà e le affermazioni sulla diversa porzione di terreno non integravano un capo decisorio autonomo. Ha invece accolto il terzo e il quinto motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la possibilità di ammettere prove costituende nel procedimento sommario e avesse illegittimamente negato il mutamento del rito, pur avendo riconosciuto l'insufficienza della documentazione prodotta; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, affinché riesamini la causa uniformandosi ai principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    procedimento sommario di cognizione

    consente la proposizione della domanda in rito sommario, nel quale possono essere articolati anche mezzi di prova costituendi se compatibili con la trattazione non sommaria.

  • art. 702-ter c.p.c.

    il giudice deve valutare, sulla base delle difese e del complesso delle questioni dedotte, se la causa richieda un'istruttoria non sommaria e, in tal caso, disporre il mutamento del rito.

  • art. 702-quater c.p.c.

    le istanze istruttorie non ammesse in primo grado possono essere disposte in appello; il giudice di gravame deve quindi rimediare all'ingiustificata mancata ammissione delle prove.

  • art. 34 c.p.c.

    l'accertamento incidentale della proprietà compiuto solo per decidere sulla domanda risarcitoria non fa stato all'esterno se non vi è autonoma domanda di accertamento con specifico interesse.

  • art. 39 c.p.c.

    il rilievo della pendenza di altra causa tra le parti ai soli fini della litispendenza non integra di per sé un capo decisorio autonomo.

  • art. 274 c.p.c.

    l'eventuale valutazione sulla riunione di cause connesse è atto processuale preparatorio e non decisorio.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo rispetto ai capi decisori effettivamente autonomi; non si forma su mere argomentazioni o su accertamenti incidentali non autonomi.

  • art. 324 c.p.c.

    il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della decisione non impugnati, non sulle semplici argomentazioni della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia non può fondarsi su questioni che il giudice abbia implicitamente disatteso tramite la decisione sui capi effettivamente devoluti.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è apparente solo se manca un percorso argomentativo riconoscibile; nel caso, l'accoglimento riguarda soprattutto errori processuali sull'istruzione e sul rito.

  • art. 949 c.c.

    l'azione negatoria richiede la prova della titolarità e dell'individuazione del bene rispetto al quale si chiede la cessazione delle molestie o turbative.

  • art. 2697 c.c.

    grava sugli attori l'onere di provare la proprietà del bene, l'esatta individuazione dell'area e il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.

  • art. 2700 c.c.

    gli atti pubblici richiamati dai ricorrenti non esonerano dal complessivo onere probatorio quando occorra comunque l'identificazione certa dell'area controversa.

  • art. 115 c.p.c.

    il giudice deve decidere sulle prove acquisite secondo le regole processuali, senza ignorare il quadro istruttorio offerto dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove deve avvenire secondo prudente apprezzamento; non è corretto svalutare aprioristicamente documenti e richieste istruttorie pertinenti.

  • art. 278 c.p.c.

    la domanda risarcitoria non può essere trattata come meramente generica se il danno risulta almeno allegato e correlato alla lesione dedotta; il rigetto non può fondarsi su un'impropria lettura dell'istituto.

  • art. 111 Cost.

    il giusto processo esige un'istruttoria coerente con la complessità della controversia e con il diritto di difesa.

  • art. 24 Cost.

    non è consentito sacrificare la difesa della parte per effetto della sola scelta iniziale del rito sommario, quando l'istruttoria necessaria risulti non sommaria.

  • art. 175 c.p.c.

    il giudice deve dirigere il processo in modo da assicurare la corretta trattazione della causa e l'effettività del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel procedimento sommario di cognizione il giudice deve verificare la compatibilità del rito con l'intera controversia, considerando complessità delle questioni e delle prove richieste; se l'istruttoria non è sommaria, deve disporre il mutamento del rito, senza trasformare la scelta del rito sommario in una penalizzazione processuale per l'attore.
  • La mancata ammissione delle prove costituende non può essere giustificata solo con l'assunto che la parte avrebbe dovuto introdurre la causa con rito ordinario: se le prove sono state tempestivamente richieste e la documentazione non basta, il giudice deve ammettere le prove o mutare il rito.
  • L'accertamento incidentale della proprietà compiuto in un giudizio risarcitorio non produce, di regola, giudicato esterno sulla proprietà stessa, salvo che la relativa questione sia stata introdotta come autonomo capo di domanda con specifico interesse all'accertamento.
  • Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi e decisori della sentenza; non si forma su mere argomentazioni o su valutazioni preliminari volte a escludere litispendenza o connessione.
  • Nell'azione negatoria e nelle domande restitutorie collegate, l'attore deve fornire prova dell'esatta individuazione del bene e della porzione occupata o molestata, oltre che del titolo di proprietà e del nesso tra il bene e l'abuso dedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompetenzaPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.