Ordinanza n. 6508/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica ed esclusione dal concorso per pregressa correzione chirurgica di un difetto interatriale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del 12 gennaio 2026, con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici lo ha giudicato non idoneo al servizio militare per esiti di pregressa correzione chirurgica di un difetto interatriale, ritenuto causa di non idoneità ai sensi dell’art. 582 del d.P.R. n. 90 del 2010 e del decreto ministeriale 4 giugno 2014. Ha inoltre impugnato il bando di concorso, nei limiti della lesività, chiedendo l’ammissione alle successive fasi della procedura. Il ricorrente sostiene che la propria condizione, pur rientrando sul piano nosologico tra le cardiopatie congenite, non sarebbe clinicamente rilevante, essendo stata corretta precocemente e integralmente. A sostegno della censura ha prodotto documentazione sanitaria.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la legittimità del giudizio di non idoneità e non ha adottato una misura cautelare di ammissione al concorso. Ha ritenuto necessario acquisire una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., per accertare se sussista effettivamente la causa di non idoneità riscontrata in sede concorsuale. La verificazione è stata affidata all’Ispettorato di Sanità della Marina Militare, con facoltà di avvalersi di specialisti delle proprie strutture. L’amministrazione dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, comprese le norme e le regole tecniche applicabili; le operazioni dovranno essere previamente comunicate alle parti, che potranno parteciparvi con il difensore e un consulente tecnico. La relazione e l’eventuale verbale dovranno essere depositati entro il 31 maggio 2026. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
ESITI DI PREGRESSA CORREZIONE CHIRURGICA DI DIA (LETTERA L PUNTO 1)
La disposizione è richiamata quale base normativa della causa di non idoneità psico-fisica contestata al candidato; il TAR ha disposto una verificazione per accertare se, in concreto, tale causa sussista.
Decreto ministeriale 4 giugno 2014
Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare
La direttiva tecnica è indicata tra le regole applicabili agli accertamenti sanitari e al giudizio di idoneità, da acquisire e considerare nell’ambito della verificazione.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione per acquisire una valutazione tecnica sui fatti rilevanti per la decisione.
Disciplina le modalità dell’incombente istruttorio disposto dal TAR, inclusi l’incarico all’organo verificatore, la partecipazione delle parti e il deposito della relazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
dati idonei a rivelare lo stato di salute
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei dati relativi alla salute delle parti e degli altri soggetti citati.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Concorre a fondare l’ordine di oscuramento dei dati sanitari e identificativi.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psico-fisica dipende dall’accertamento tecnico della sussistenza e della rilevanza concreta di una determinata condizione sanitaria, il giudice amministrativo può disporre una verificazione prima di decidere sulla domanda cautelare o sul merito.
- La verificazione deve consentire il contraddittorio tecnico delle parti: esse devono essere previamente avvisate delle operazioni e possono partecipare tramite il difensore e un consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi.
- Nell’ambito di una verificazione sanitaria relativa a una procedura concorsuale, l’amministrazione deve mettere a disposizione dell’organo verificatore la documentazione pertinente, comprese le norme e le regole tecniche che disciplinano l’accertamento dell’idoneità.
- La decisione sulle spese dell’istruttoria e del giudizio può essere differita quando l’esito della verificazione è ancora necessario per definire la fase cautelare.
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