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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35052/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società fallita)

La controversia

La società fallita ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento resa dal Tribunale. La controversia verteva sul requisito di non fallibilità previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a), l.f.: secondo la società, il bilancio dell'esercizio 2016, rettificato dopo una sentenza passata in giudicato che aveva dichiarato la simulazione assoluta di una compravendita immobiliare del 2013, avrebbe dovuto essere considerato già per l'esercizio 2016, poiché la pronuncia sulla simulazione aveva natura dichiarativa e rendeva l'atto inefficace sin dall'origine. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 2423, 2423-bis, 2697 e 2908 c.c., 115 c.p.c. e 1 l.f., sostenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente attribuito alla pronuncia di simulazione valore costitutivo e avesse quindi ritenuto tardiva la rettifica di bilancio. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 2423, 2423-bis e 1 l.f., lamentando la mancata applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma e sostenendo che la reale situazione patrimoniale dovesse risultare nel bilancio 2016, anche alla luce di un accordo intervenuto tra le parti nel dicembre 2016.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondati entrambi i motivi, li ha accolti congiuntamente e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione. Ha affermato che la pronuncia di simulazione assoluta ha natura dichiarativa e non costitutiva, sicché l'inefficacia della cessione immobiliare opera sin dalla sua conclusione nel 2013; di conseguenza, la rettifica del bilancio 2016 non poteva essere esclusa per il solo fatto che la sentenza dichiarativa sia intervenuta nel 2017. La Corte ha inoltre escluso rilievo autonomo all'accordo transattivo del 2016, poiché la decisione impugnata non vi aveva fondato una distinta ratio decidendi. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2423 c.c.

    richiamato in relazione alla corretta redazione del bilancio e alla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa

  • art. 2423-bis c.c.

    richiamato per il principio di redazione del bilancio, inclusa la prevalenza della sostanza sulla forma

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale norma sull'onere della prova, nel quadro della prova della non fallibilità

  • art. 2908 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel denunciare l'erronea qualificazione della sentenza di simulazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove e delle risultanze documentali

  • art. 1, comma 2, lett. a), l.f.

    norma sul requisito dimensionale di non fallibilità, la cui prova è stata oggetto della controversia

  • art. 15, comma 4, l.f.

    richiamato dalla Corte come disposizione che impone il deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi a fini probatori

  • art. 1414 c.c.

    la simulazione assoluta rende il contratto inefficace tra le parti; la pronuncia giudiziale ne accerta un effetto già esistente

  • art. 18 l.f.

    richiamato implicitamente nel contesto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

Massime di principio

  • Ai fini della prova della non fallibilità, i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono un mezzo di prova privilegiato della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, pur non avendo valore di prova legale e restando soggetti alla valutazione del giudice.
  • La sentenza che accerta la simulazione assoluta di un contratto ha natura dichiarativa: essa non crea un nuovo effetto giuridico, ma riconosce l'inefficacia originaria del negozio simulato, che opera sin dalla sua conclusione.
  • Quando un'operazione patrimoniale viene dichiarata simulata, la sua eliminazione dal bilancio deve essere riferita al momento in cui l'atto simulato è sorto, non al momento in cui interviene la sentenza che ne accerta la simulazione.
  • Nel valutare il superamento delle soglie di non fallibilità, il giudice deve considerare la reale situazione patrimoniale dell'impresa risultante dalle vicende sostanziali rilevanti, senza attribuire alla pronuncia dichiarativa un effetto costitutivo che essa non ha.
  • Una motivazione che fondi la decisione su una certa ratio deve enunciarla espressamente; un argomento richiamato solo nella narrativa dei fatti non può essere valorizzato come autonoma base decisoria se non è stato effettivamente posto a fondamento della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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