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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20870/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia origina da espressioni ritenute offensive e sconvenienti inserite da un difensore in scritti difensivi depositati in una precedente causa di ammissione al passivo fallimentare. In quella sede la corte d'appello aveva disposto la cancellazione delle frasi e aveva ritenuto che esse fossero avulse dall'esercizio del diritto di difesa, rinviando la questione risarcitoria a un diverso giudizio. Il professionista destinatario delle espressioni convenne allora in giudizio l'autore delle stesse chiedendo il risarcimento dei danni; il giudice di pace accolse la domanda, mentre il tribunale, in sede di appello, la accolse solo parzialmente, eliminando una condanna pecuniaria e riconoscendo un diverso importo risarcitorio per una sola espressione. Contro tale sentenza il professionista leso propose ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno formatosi sulla precedente decisione d'appello che aveva già qualificato le espressioni come offensive e avulse dalla difesa; 2) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla sussistenza di tale giudicato esterno; 3) violazione dell'art. 89 c.p.c. per avere il tribunale ritenuto pertinenti e difensive alcune espressioni che invece sarebbero state offensive; 4) nullità della sentenza per motivazione perplessa e contraddittoria, per aver da un lato escluso l'offensività e dall'altro richiamato la diversa ragione di rigetto della domanda nella causa principale; 5) omessa pronuncia sull'istanza di cancellazione di ulteriori espressioni offensive contenute nella comparsa conclusionale in appello e sulla correlata domanda risarcitoria. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il quinto motivo: il giudicato esterno sulla natura offensiva e non pertinente delle espressioni era rilevabile d'ufficio e precludeva una nuova valutazione da parte del giudice di merito; inoltre la mancata decisione sull'istanza di cancellazione delle ulteriori frasi integrava omessa pronuncia. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa al Tribunale di Imperia, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito del tribunale che aveva ridotto e rimodulato il risarcimento è quindi stata eliminata, poiché il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia tenendo conto del giudicato esterno e pronunciarsi anche sull'istanza relativa alle ulteriori espressioni offensive.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale formatosi su una precedente decisione impedisce al giudice successivo di riesaminare la qualificazione già accertata delle espressioni come offensive e avulse dal diritto di difesa.

  • art. 89 c.p.c.

    Le espressioni sconvenienti od offensive negli scritti difensivi possono essere cancellate e possono fondare una domanda risarcitoria; il relativo esame non può essere omesso, anche se il potere del giudice è discrezionale e può essere esercitato d'ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del vizio di violazione di legge denunciato con riferimento alla mancata applicazione del giudicato esterno e dell'art. 89 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e per omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    È il parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, invocato con riguardo al giudicato esterno e all'istanza di cancellazione.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    È richiamato a sostegno della denuncia di motivazione perplessa o contraddittoria.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formatosi su una precedente decisione che abbia già accertato la natura offensiva e non pertinente di frasi inserite negli scritti difensivi è rilevabile d'ufficio nel successivo giudizio di merito e preclude una nuova valutazione della medesima questione.
  • Quando una precedente sentenza abbia già qualificato determinate espressioni come avulse dall'esercizio del diritto di difesa, il giudice successivo non può riqualificarle come giustificate dal contesto processuale o ricondurle al normale contraddittorio delle parti.
  • L'omessa pronuncia sull'istanza di cancellazione di frasi sconvenienti od offensive e sulla correlata domanda risarcitoria integra un vizio denunciabile in cassazione, anche se la decisione sul punto è rimessa al potere discrezionale del giudice.
  • La valutazione sulla pertinenza e sulla offensività delle espressioni difensive non può prescindere dall'eventuale giudicato già formatosi sul punto in altro giudizio tra le stesse parti o su identico accertamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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