Cassazione Civile, Ordinanza n. 23562/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorrente ha impugnato tale ordinanza deducendo, con due motivi esaminati congiuntamente, che il provvedimento di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato; ha inoltre contestato che il giudice di merito non avesse considerato l’asserita mancanza di prova della trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio civili della Procura e l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi sarebbe mai stata comunicazione telematica o cartacea da parte della cancelleria. In sostanza, la doglianza mirava a contestare la decorrenza del termine per proporre l’opposizione e, quindi, la statuizione di tardività.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, che il ricorso difettava dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, già sufficiente a determinarne l’inammissibilità. Ha poi osservato che, comunque, le censure erano inammissibili anche nel merito: la comunicazione del provvedimento di liquidazione può avvenire in forma equipollente, purché il destinatario ne abbia effettiva conoscenza; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "al visto PM" risultante dall’estratto storico del fascicolo e aveva ritenuto che il provvedimento fosse entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Inoltre, l’opposizione era stata proposta oltre il termine di 30 giorni e, in ogni caso, oltre il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile ai provvedimenti decisori non comunicati o notificati. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La comunicazione del provvedimento può essere realizzata anche con modalità equipollenti rispetto a quelle formalmente previste, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario.
termine "lungo" semestrale
Il termine lungo semestrale si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, anche se non comunicati o notificati, decorrendo dalla pubblicazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato poiché ricorrente era il Pubblico Ministero.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 5165 del 12/03/2004
Il Pubblico Ministero, quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è condannato alle spese processuali nonostante la soccombenza.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 5079 del 09/03/2005
Conferma dell’esclusione della condanna alle spese per il Pubblico Ministero soccombente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa, trattandosi di requisito essenziale del ricorso.
- La comunicazione di un provvedimento di liquidazione del compenso può essere validamente realizzata anche con modalità equipollenti, purché risulti comunque l’effettiva conoscenza da parte del destinatario.
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare rileva non solo la notificazione o comunicazione formale, ma anche l’ingresso dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, se adeguatamente documentato.
- I provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio sono soggetti al termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. anche quando non siano stati comunicati o notificati.
- Le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario non valgono, di per sé, a escludere la conoscenza del provvedimento o a impedire la decorrenza del termine di impugnazione.
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