Cassazione Civile, Ordinanza n. 33551/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Un cittadino della Costa d'Avorio aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese dopo una vicenda politica culminata nell'incarcerazione insieme al padre e in una detenzione in condizioni disumane; approfittando del caos seguito alla morte di un detenuto, sarebbe evaso e, dopo un periodo di transito in Libia, era giunto in Italia. Il Tribunale di Catania aveva negato ogni forma di protezione internazionale: aveva ritenuto non credibile il racconto, escluso i presupposti per la protezione sussidiaria per mancanza di un conflitto armato generalizzato in Costa d'Avorio e negato la protezione umanitaria sia per difetto di integrazione in Italia sia per assenza di vulnerabilità. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi: con il primo si deduceva violazione del D.Lgs. n. 251/2007, artt. 3 e 14, nonché del D.Lgs. n. 25/2008, contestando sia il giudizio di inattendibilità della narrazione, ritenuto frutto di una valutazione soggettiva, sia la valutazione della situazione del Paese d'origine senza adeguato approfondimento officioso e senza fonti attendibili; con il secondo si denunciava violazione del D.Lgs. n. 286/1998, lamentando che il Tribunale avesse trascurato la propria integrazione in Italia, avesse adottato un criterio errato di valutazione della protezione umanitaria e avesse omesso di considerare la documentazione sulle violenze subite in Libia.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo generico e infondato perché non indicava specificamente in che modo il giudizio di credibilità fosse contrario ai criteri legali e perché, una volta esclusa la credibilità del racconto, il Tribunale aveva correttamente valutato solo la situazione oggettiva del Paese d'origine sulla base di fonti adeguate. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che per la protezione umanitaria non può considerarsi solo la situazione del Paese d'origine, dovendo essere valutati anche il grado di integrazione in Italia, il livello di vita privata raggiunto e le condizioni soggettive del richiedente; inoltre, ai fini della vulnerabilità, possono rilevare anche le violenze subite nel Paese di transito, come la Libia, purché specificamente allegate e documentate. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiama i criteri legali per la valutazione della credibilità del racconto del richiedente; una censura che si limiti ad affermazioni generiche e astratte non è sufficiente a dimostrare la loro violazione
invocato in relazione alla protezione sussidiaria; nel caso concreto la Corte conferma che, esclusa la credibilità del racconto, resta centrale la valutazione della situazione oggettiva del Paese d'origine
richiamato per contestare l'istruttoria officiosa e l'uso delle fonti sulla situazione del Paese d'origine
art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998
per la protezione umanitaria occorre una valutazione comparativa che tenga conto anche dell'integrazione in Italia e della vulnerabilità personale
Massime di principio
- Nel giudizio sulla protezione internazionale, la censura contro il giudizio di credibilità deve indicare in modo specifico quali criteri legali siano stati violati; una contestazione meramente astratta o apodittica non consente il sindacato di legittimità.
- Se il racconto del richiedente è ritenuto non credibile, la valutazione ai fini della protezione sussidiaria può concentrarsi sulla sola situazione oggettiva del Paese di origine, purché il giudice indichi fonti attendibili e pertinenti.
- Ai fini della protezione umanitaria non basta considerare la sola situazione del Paese di origine: il giudice deve svolgere una valutazione comparativa che tenga conto anche dell'integrazione raggiunta in Italia e del livello di effettivo godimento dei diritti fondamentali nel contesto di vita del richiedente.
- La vulnerabilità può derivare anche da eventi e trattamenti subiti nel Paese di transito, non solo nel Paese di origine, se tali fatti sono allegati e documentati e incidono sulla condizione personale del richiedente.
- L'irrilevanza del transito come soggiorno stabile non esclude di per sé la sua considerazione quando il passaggio in quel Paese abbia comportato violazioni di diritti fondamentali rilevanti ai fini del giudizio di vulnerabilità.
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