Cassazione Penale, Sentenza n. 39546/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sassi Matteo era stato condannato dal Tribunale di Matera, confermato in appello dalla Corte d'appello di Potenza, per il reato di cui all'art. 590-bis, commi 1 e 8, cod. pen., per avere, alla guida di un'autovettura, perso il controllo del mezzo, invaso la corsia opposta e cagionato lesioni gravi a due persone (Crocco Michelangelo e Marian Maria). In Cassazione il ricorrente ha impugnato la sentenza sollevando più censure, tra cui: (I) la sopravvenuta caratteristica di procedibilità a querela del reato (per effetto del d.lgs. n.150/2022) e la mancata querela delle persone offese; (II) vizi di notifica del decreto di citazione per appello; (III) dichiarazione d'inammissibilità di alcuni motivi di appello; (IV) carenze e contraddizioni della motivazione su elementi fattuali (assunzione di farmaci, uso del telefono, natura dei danni); (V) mancata valutazione di attenuanti (art.131-bis e art.590-bis, comma 7).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto assorbente e fondata la questione relativa alla procedibilità a querela: per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n.150/2022 (in vigore dal 30/12/2022) il reato di cui all'art. 590-bis è diventato procedibile a querela di parte. La Corte ha inoltre precisato che, in presenza di pluralità di eventi lesivi, le singole fattispecie mantengono autonomia e devono essere valutate separatamente ai fini della procedibilità. Non risultando prodotta la querela delle persone offese entro il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. n.150/2022 (come modificato), l'azione penale non poteva proseguire. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché difetta la condizione di procedibilità (querela).
Norme richiamate
decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150
Ha modificato la procedibilità del reato di cui all'art. 590-bis rendendolo procedibile a querela di parte; l'assenza della querela nel termine previsto impedisce la prosecuzione dell'azione penale
Fattispecie delle lesioni personali stradali; la Corte ha ritenuto che la pluralità di lesioni costituisce concorso formale di reati (unificati quoad poenam) e che ogni singolo reato conserva autonomia ai fini della procedibilità a querela
termine trimestrale per la proposizione della querela (richiamato nella sentenza)
Stabilisce il termine entro il quale la querela deve essere esercitata per rendere procedibile il reato; mancata querela nel termine comporta la impossibilità di proseguire l'azione penale
art. 5-bis d.l. n. 162/2002 convertito dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199
richiamata nella motivazione
Norma richiamata nella sentenza in relazione alla decorrenza/neutralizzazione della disciplina sulla querela (contestualizzazione delle modifiche normative)
Codice della strada (artt. 140, 141 comma 2, 143 comma 4)
art.140; art.141, comma 2; art.143, comma 4
Norme violate secondo i giudici di merito a fondamento della colpa specifica (condotta di guida pericolosa, mancato controllo del veicolo, invasione della corsia opposta)
Giurisprudenza citata (Sez.4, n.20340 del 07/03/2017, Monnet, Rv. 270167)
Principio secondo cui la morte o le lesioni di più persone non costituiscono una nuova circostanza aggravante ma un concorso formale di reati, che conserva autonomia per ogni singola fattispecie ai fini di procedibilità
art. 131-bis e art. 590-bis, comma 7, cod. pen.
Richiamate dalla difesa in ordine alla possibile applicazione di attenuanti/indulgenze; la Corte non ha esaminato nel merito tali censure perché il difetto di querela ha reso improcedibile l'azione
artt. del codice di procedura penale richiamati dalla difesa
art.129; art.529; art.601; art.311 comma 4; artt.581 e 591 cpp (richiamati nei motivi di ricorso)
Norme processuali invocate per censurare errori di notifica, inammissibilità di motivi e altre irregolarità; la Corte ha ritenuto tali questioni superate dalla fondatezza del vizio di procedibilità per difetto di querela
Massime di principio
- Se una norma cambia la procedibilità di un reato rendendolo procedibile a querela, la mancata proposizione della querela entro i termini di legge impedisce la prosecuzione dell'azione penale e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza
- La pluralità di vittime (o di eventi lesivi) non trasforma automaticamente la natura della procedibilità: i singoli reati concorrenti devono essere valutati separatamente ai fini della querela
- La Corte di Cassazione può pronunciare l'annullamento senza rinvio quando il vizio riguarda una condizione di procedibilità essenziale che rende impossibile il prosieguo del processo
- Le questioni processuali e di merito (notifiche, contraddizioni nella motivazione, valutazioni tecniche, attenuanti) possono rimanere inesaminate se un difetto di procedibilità risulta decisivo e assorbente
- La costituzione di parte civile o altre forme di partecipazione al processo non sostituiscono la querela quando la legge espressamente richiede la condizione di procedibilità a querela
- In caso di modifiche legislative intervenute durante il procedimento, è necessario verificare con attenzione la decorrenza e i termini applicabili alla querela per non pregiudicare la validità dell'azione penale
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