Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20158/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la pronuncia d'appello che, ribaltando l'assoluzione del Tribunale, aveva ritenuto la loro responsabilità agli effetti civili per truffa aggravata. Le censure dedotte dal difensore riguardano: violazione del principio di correlazione tra imputazione e decisione (artt. 521, 522 c.p.p.), carenze nella completezza formale della motivazione (art. 125, comma 3; art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.), irregolarità della rinnovazione dell'istruttoria (art. 603, comma 3‑bis c.p.p.), valutazione insufficiente degli elementi indiziari (art. 192, comma 2 c.p.p.) e vizio di motivazione per mancata confutazione puntuale degli argomenti favorevoli alla sentenza assolutoria di primo grado. È stata inoltre impugnata la determinazione della provvisionale per carenza di analitica motivazione (artt. 125, 546 e 539 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, ritenendo la motivazione d'appello carente sotto i profili di completezza, coerenza logica e forza persuasiva richiesti per sovvertire un'assoluzione di primo grado. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello e ha demandato a quel giudice anche la regolazione delle spese tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    Riferito al dovere di motivazione della sentenza di primo grado e al rilievo che la decisione d'appello, nel riformare l'assoluzione, deve confrontarsi criticamente con le valutazioni del primo giudice

  • art. 522 c.p.p.

    Richiama il principio di correlazione fra imputazione e descrizione della fattispecie nella sentenza; censurata la trasformazione dei temi di prova tra i gradi di giudizio

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiede la completezza formale della motivazione anche nelle decisioni d'appello; la Corte ha rilevato carenza motivazionale nel provvedimento impugnato

  • art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Regola i requisiti della motivazione in appello; la Cassazione ha richiamato l'obbligo di specifica confutazione degli argomenti chiave della sentenza riformata

  • art. 603, comma 3‑bis c.p.p.

    Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; censurata la modalità e la motivazione con cui la Corte d'appello ha valutato le testimonianze acquisite in rinnovazione

  • art. 192, comma 2 c.p.p.

    Criteri per la valutazione degli indizi (gravità, precisione e concordanza); la Corte ha ritenuto insufficiente la valutazione d'appello rispetto a tali parametri

  • artt. 110, 640 e art. 61 n.7 c.p.

    Richiamati in relazione alla fattispecie di truffa e al concorso di persone; la censura riguarda la motivazione circa l'integrazione degli elementi costitutivi del reato

  • art. 539, comma 2 c.p.p.

    Regola l'assegnazione della provvisionale alla parte civile; la Corte ha ritenuto carente la motivazione che giustificava la provvisionale assegnata in appello

  • art. 622 c.p.p.

    Norma che consente l'annullamento con rinvio; applicata per rinviare gli effetti civili al giudice civile competente per nuovo giudizio

Massime di principio

  • La Corte d'appello che intende riformare un'assoluzione deve sviluppare una motivazione «rafforzata»: indicare perché la valutazione probatoria diversa è logicamente e giuridicamente prevalente rispetto a quella del primo giudice, rispondendo punto per punto agli argomenti decisivi della sentenza impugnata.
  • Non è ammissibile trasformare i temi dell'imputazione tra i gradi di giudizio: la decisione deve rispettare la correlazione tra capo d'imputazione e motivazione della sentenza, altrimenti viene lesa la possibilità di difesa dell'imputato.
  • La rinnovazione dell'istruttoria (acquisizione di nuove dichiarazioni in appello) richiede che la Corte spieghi con chiarezza il valore probatorio di tali elementi e il rapporto temporale e logico con i fatti contestati.
  • L'assegnazione di provvisionali alla parte civile necessita di motivazione analitica e specifica: non basta un apprezzamento meramente presuntivo della responsabilità o del danno.
  • In presenza di situazioni fattuali complesse (ad es. incertezze sulla titolarità di aree o su fatti sopravvenuti), il giudice deve valutare se tali elementi erano opponibili o conoscibili dalle parti al momento del contratto prima di desumerne dolo o artificio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.