Cassazione Penale, Sentenza n. 48299/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il loro appello avverso la sentenza di primo grado che li aveva condannati per i reati contestati; lamentavano che l'atto di appello conteneva rilievi specifici e mirati alle motivazioni del Tribunale (in particolare riguardo alle dichiarazioni del teste Serati e alla valutazione della scriminante dello stato di necessità), nonché richieste di mitigazione della pena pecuniaria, perciò la declaratoria di inammissibilità era erronea
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendoli fondati. Ha affermato che, pur sussistendo l'onere di specificità previsto dall'art. 581 c.p.p. (come novellato dalla L. 103/2017), nell'atto di appello erano comunque leggibili critiche specifiche e argomentate alle motivazioni del Tribunale (omissioni sull'accertamento relativo allo stato di necessità e valutazioni sulle dichiarazioni del teste Serati, nonché istanza di riduzione della multa). Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il controllo di ammissibilità in appello non può arrogarsi il sindacato sulla manifesta infondatezza dei motivi. Di conseguenza ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti alla stessa sezione della Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per riesame secondo i principi esposti
Norme richiamate
Stabilisce il requisito di specificità dell'atto di impugnazione: l'appello deve indicare i motivi con le ragioni di diritto e gli elementi di fatto; l'onere di specificità è proporzionale al dettaglio con cui il primo giudice ha trattato le ragioni della decisione
L. 103/2017 (novellamento dell'art. 581 c.p.p.)
La modifica ha rafforzato l'onere di specificità nell'atto di impugnazione, richiedendo esplicita enunciazione dei motivi a pena di inammissibilità
Regola il procedimento d'appello; la Corte ha richiamato che la procedura speciale per la manifesta infondatezza (comma 2) non può essere impropriamente usata in sede di controllo d'ammissibilità quando siano presenti motivi specifici
Citato come termine di paragone: la pronuncia sottolinea che, a differenza del ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'appello non può essere basata sulla manifesta infondatezza dei motivi
Limita la motivazione della Corte di cassazione alla stretta esposizione dei motivi del ricorso; qui è stato rispettato il limite nella motivazione
art. 23, comma 8 D.L. 137/2020 (convertito nella L. 176/2020)
Norma citata in ordine alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto (procedura straordinaria per emergenza sanitaria) applicata al caso
Sentenza Sezioni Unite n. 8825/2016 (Galtelli)
Principio richiamato: il sindacato sull'ammissibilità dell'appello non può includere la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi quando questi siano espressi con specificità intrinseca ed estrinseca
Massime di principio
- Per evitare l'inammissibilità dell'appello secondo l'art. 581 c.p.p., l'impugnante deve indicare per ogni censura le ragioni di fatto e di diritto che ne sono il fondamento, in modo proporzionato al dettaglio con cui il primo giudice ha trattato la questione
- Il giudice d'appello, nel sindacare l'ammissibilità, non può dichiarare l'appello inammissibile invocando la manifesta infondatezza dei motivi se questi sono comunque specifici: la manifesta infondatezza è una valutazione che non sostituisce l'accertamento della sussistenza dei requisiti formali
- Quando l'appello contesta omissioni valutative del giudice di primo grado (es. mancata indagine su scriminanti come lo stato di necessità o valutazioni su testi), è fondamentale esplicitare quali elementi probatori e quali censure di diritto giustificano la richiesta di revisione
- Se la Corte d'appello dichiara erroneamente l'inammissibilità, la Cassazione può annullare e rinviare il giudizio per un riesame in diversa composizione; pertanto è utile documentare e argomentare chiaramente le critiche già nella fase di appello per resistere a un possibile sindacato di ammissibilità
- In procedimenti trattati con contraddittorio scritto per disposizioni emergenziali (es. art. 23 D.L. 137/2020) è comunque necessario che l'atto di impugnazione rispetti i requisiti di specificità formale previsti dalla normativa
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