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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40137/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 16/02/2023 con cui la Corte territoriale aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra più sentenze di condanna e aveva rideterminato la pena complessiva in anni trenta di reclusione. Il motivo principale dedotto era la violazione degli artt. 78 e 81 cod. pen. e degli artt. 442 e 671 cod. proc. pen.: secondo il ricorrente la Corte avrebbe applicato nell'ordine sbagliato la diminuente del rito abbreviato e il criterio moderatore del cumulo (art.78), vanificando così l'effetto della diminuzione per il rito e determinando una disparità di trattamento rispetto a chi ottiene la continuazione in sede di cognizione; venivano inoltre prospettati profili di illegittimità costituzionale per tale presunta disparità.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando il consolidato orientamento secondo cui, in sede di esecuzione, la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) si applica prima del criterio moderatore del cumulo materiale (art. 78 c.p.). La Corte ha ritenuto che la diversa sequenza applicativa rispetto alla fase di cognizione trova giustificazione nell'intangibilità del giudicato e in precedenti pronunce della Corte stessa (tra cui Sez. 1, n. 9522/2019; Sez. 5, n. 43044/2015; Sez. 1, n. 42316/2010). Ha dunque respinto le censure e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Criterio moderatore del cumulo materiale, che pone un tetto massimo (pena della reclusione non superiore a 30 anni). In sede di esecuzione è applicato dopo la riduzione per il rito abbreviato, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata.

  • art. 81 cod. pen.

    Riferito dal ricorrente tra le norme contestate (riguarda la continuazione e il cumulo delle pene); la Cassazione non ha ritenuto fondate le censure mosse sulla sua presunta violazione nel caso concreto.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Prevede la diminuzione di pena per il rito abbreviato; la Corte ha interpretato che, in sede di esecuzione e nell'ambito della rideterminazione per continuazione, tale diminuzione opera prima dell'applicazione dell'art. 78 cod. pen.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la continuazione in sede esecutiva; rilevante per stabilire il momento e la modalità di rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione.

  • art. 187 disposizioni attuative c.p.p.

    Richiamato per desumere che la riduzione ex art. 442 c.p.p. trova attuazione, nella disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p., prima dell'applicazione dell'art. 78 cod. pen.

  • articoli 3, 13, 24, 27 Cost.

    Articoli costituzionali evocati dal ricorrente per profili di illegittimità della diversa applicazione normativa; la Corte ha ritenuto che la differenza di trattamento tra fase di cognizione ed esecuzione sia giustificata dall'intangibilità del giudicato e ha escluso la rilevanza costituzionale delle censure.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, quando il giudice deve rideterminare la pena per sentenze passate in giudicato soggette a continuazione, la diminuzione per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) si applica prima del criterio moderatore del cumulo materiale (art. 78 c.p.), diversamente da quanto avviene in sede di cognizione.
  • La differenza di ordine applicativo tra fase di cognizione e fase di esecuzione è giustificata dalla tutela dell'intangibilità del giudicato; perciò le censure di disparità di trattamento tra chi ottiene la continuazione in cognizione e chi in esecuzione sono difficilmente fondate alla luce della giurisprudenza consolidata.
  • Le questioni di incostituzionalità connesse al diverso ordine applicativo sono state già valutate e respinte dalla Corte di Cassazione; proporle senza nuovi e forti argomenti sostanziali ha scarse probabilità di successo.
  • Chi intenda contestare la rideterminazione della pena in sede esecutiva dovrebbe mirare a censurare la corretta applicazione dei principi di diritto consolidati (es. erronea ricostruzione dei periodi temporali, mancata o errata computazione delle diminuzioni) oppure proporre ricorsi fondati su elementi di fatto nuovi o vizi procedurali specifici.
  • È prudente prevedere l'onere delle spese e possibili sanzioni (es. contribuzione alla cassa delle ammende) quando si promuovono ricorsi in contrasto con la giurisprudenza consolidata.

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