Cassazione Penale, Sentenza n. 41542/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza di patteggiamento con cui il Tribunale di Rovigo aveva applicato al ricorrente la pena di 6 mesi di reclusione, sostenendo l'errata qualificazione giuridica del fatto (sosteneva la sussistenza del tentato furto in abitazione ai sensi dell'art. 624‑bis c.p.) e deducendo anche violazioni procedurali riferite agli artt. 444, 448 e 558 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel rito speciale del patteggiamento, la censura dell'erronea qualificazione del fatto in cassazione è ammessa solo per errori manifesti. Nel caso di specie il giudice di merito aveva svolto un esame sostanziale e motivato, ritenendo che l'introduzione nell'abitazione fosse finalizzata a trovare riparo (casa di campagna, senza fissa dimora), non al furto, e che l'eventuale appropriarsi di cose fosse occasionale. Per tali ragioni la qualificazione operata in sentenza non è risultata manifestamente erronea e non è stata consentita diversa valutazione in sede di legittimità; il ricorso del Pubblico Ministero è stato quindi respinto per inammissibilità e la sentenza di patteggiamento è rimasta impregiudicata.
Norme richiamate
Riferito come norma sulla tutela del reato di "furto in abitazione"; la Corte richiama l'esigenza di un nesso finalistico tra introduzione nell'abitazione e impossessamento per configurare il reato, escludendo la qualificazione quando l'introduzione sia avvenuta per finalità diverse (es. trovare riparo)
Norma richiamata nella riqualificazione operata dal giudice di merito; dal testo emerge che il giudice ha motivato la diversa qualificazione sulla base della fattispecie concreta emergente dagli atti
Richiamato in combinato con altre norme nella determinazione della pena e nella riqualificazione del fatto (recidività o concorso di reati se rilevante)
art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Limita la possibilità di ricorrere in cassazione contro la sentenza di patteggiamento a casi di errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto; non consente censure che richiedano complessivi accertamenti di fatto o rielaborazioni probatorie
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato come fondamento della censura di errore di diritto; tuttavia, in tema di patteggiamento, la rilevanza di tale errore è circoscritta ai casi manifesti
artt. 444 e 558 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente con riferimento al rito del patteggiamento e ai suoi limiti procedurali; la Corte tuttavia ha ritenuto che le censure procedurali non superassero il limite di inammissibilità per la tipologia del ricorso
Massime di principio
- Nel rito del patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) la cassazione per errata qualificazione è ammessa solo se l'errore è manifeste e immediatamente desumibile dal testo della sentenza; non sono ammesse riconsiderazioni probatorie o valutazioni di fatto non evidenti nel dispositivo e nella motivazione
- Il giudice che omologa l'accordo sulla pena è obbligato a un controllo sostanziale e motivato sulla corretta qualificazione giuridica del fatto; la sua valutazione, se adeguatamente motivata, limita l'appellabilità in cassazione
- Per configurare il reato di furto in abitazione è necessario un nesso finalistico tra introduzione e impossessamento: l'introduzione per finalità diverse (es. trovare riparo) esclude la configurabilità del reato, mentre l'appropriazione occasionale non basta a trasformare automaticamente l'evento in furto in abitazione
- Chi propone impugnazione contro una sentenza di patteggiamento deve formulare censure che mostrino in modo palese e immediato l'incongruenza tra l'imputazione originaria e la qualificazione operata in sentenza, evitando richiami a elementi probatori non emergenti in modo evidente dagli atti
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