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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34727/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità penale per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e il trattamento sanzionatorio; censura inoltre per "erronea applicazione" dell'art. 597, comma 3, c.p.p. in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale, nonché vizio di motivazione sul computo della recidiva e sulla valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto inammissibili o prive della specificità richiesta alcuni motivi perché limitati a una mera disamina alternativa delle valutazioni di merito e privi di documentazione di travisamento decisivo. Sul punto della responsabilità per appropriazione indebita ha confermato la qualificazione giuridica: in presenza di vendita con riserva di proprietà, il compratore che dispone dei beni in modo incompatibile con il diritto riservato del venditore commette appropriazione indebita. Sull'art. 597, comma 3, c.p.p. (divieto di reformatio in peius) la Corte ha stabilito che il divieto riguarda la revoca del beneficio quando solo l'imputato impugna; non si estende analogicamente a ogni modifica peggiorativa delle modalità di fruizione del beneficio adottata dalla Corte d'appello, e quindi la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale è ammissibile, soprattutto se il primo giudice aveva illegittimamente condizionato la sospensione senza quantificare il risarcimento. Inoltre il termine per adempiere l'obbligo risarcitorio, se non fissato, va indicato dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione e, in mancanza, coincide con i termini di cui all'art. 163 c.p.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Qualifica il fatto come appropriazione indebita quando chi ha possesso non proprietario dei beni (es. compratore con riserva di proprietà) compie atti incompatibili con il diritto del proprietario, dimostrando volontà di tenerli come propri; applicata alla condotta di chi ha rimosso e destinato gli arredi acquistati con riserva di proprietà

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede il divieto di reformatio in peius quando appellante è il solo imputato, limitandosi, per lettera della norma, alla revoca dei benefici; la Corte ha interpretato la norma restrittivamente escludendo l'estensione per analogia a tutte le modifiche peggiorative delle modalità di fruizione del beneficio adottate in sede di appello

  • art. 165 cod. pen.

    Attribuisce al giudice penale la facoltà di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di obblighi (es. risarcimento), ma detta la necessita' di quantificazione o di assegnazione di una provvisionale per la legittimità di tale subordinazione

  • art. 163 cod. pen.

    Indica i termini di prescrizione/decadenza applicabili ai termini di efficacia di misure; richiamato dalle Sezioni Unite per stabilire il termine sostitutivo quando il giudice non fissa il termine per adempiere l'obbligo risarcitorio legato alla sospensione condizionale

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in L. n. 176 del 2020

    Richiamato come norma procedurale relativa alle modalità di svolgimento del procedimento ( forma del procedimento in via di emergenza); citato agli atti per le forme processuali adottate

Massime di principio

  • Se la controversia verte su valutazioni di fatto e la difesa si limita a offrire una lettura alternativa senza provare travisamenti decisivi, il motivo è spesso ritenuto non consentito o privo della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.
  • In presenza di vendita con riserva di proprietà, chi dispone dei beni in modo da contrastare il diritto riservato del venditore può essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita se l'atto rivela la volontà di trattenerli come propri
  • Il divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, c.p.p. va interpretato restrittivamente: riguarda la revoca del beneficio quando l'appello è proposto solo dall'imputato, ma non vieta al giudice d'appello di modificare le modalità di fruizione del beneficio (es. fissare o subordinare la sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale), soprattutto se con ciò si colma un vizio del primo grado
  • La subordinazione della sospensione condizionale della pena a obblighi risarcitori è legittima solo se il giudice quantifica l'obbligo o assegna una provvisionale; il termine per adempiere deve essere fissato dal giudice in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione (con riferimento, in difetto, ai termini dell'art. 163 c.p.)
  • Quando il primo giudice condiziona la sospensione condizionale senza quantificare il risarcimento e senza assegnare una provvisionale, tale statuizione può essere ritenuta illegittima e il giudice d'appello è legittimato a integrare o emendare la decisione fissando modalità operative necessarie per la realizzazione del beneficio

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