Cassazione Civile, Sentenza n. 8745/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che ha confermato il rigetto dell'impugnazione del licenziamento disciplinare (determina dirigenziale n. 1553/2020). I motivi del ricorso sono due: 1) violazione del divieto di ne bis in idem sostanziale per aver sanzionato più volte, con provvedimenti distinti, condotte derivanti dallo stesso comportamento professionale (attività libero professionale svolta come ingegnere, autorizzata in precedenza), con la richiesta che i fatti fossero considerati parte di un'unica fattispecie complessa e fossero trattati in un unico procedimento ai sensi dell'art. 59 CCNL; 2) difetto di tempestività dell'azione disciplinare per conoscenza e conoscibilità dei fatti rilevanti, essendo il materiale documentale già noto all'Amministrazione e dunque la contestazione tardiva rispetto ai termini di cui all'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n.165/2001.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che non sussiste violazione del ne bis in idem perché, pur essendo analoga la natura degli addebiti (curare pratiche di condono per terzi), le singole condotte erano distinte e riferite a pratiche differenti, attivate da soggetti diversi e quindi autonome, non collegabili in un'unica azione o omissione ai sensi dell'art. 59 CCNL. Quanto alla tempestività, la Corte ha ritenuto che il termine per contestare decorre dal momento in cui l'ufficio competente ha acquisito una notizia circostanziata dell'infrazione; nella specie la conoscenza effettiva si è avuta alla scoperta del faldone dedicato al ricorrente e alla successiva segnalazione, per cui la contestazione è stata considerata tempestiva. Perciò il licenziamento è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
richiamato come base di legittimità per i motivi di cassazione
norma che consente la censura per violazione di norme di diritto in sede di cassazione; la Corte ha valutato i profili di errore di diritto prospettati e li ha ritenuti infondati, richiamando la limitazione al sindacato di merito
art. 59 CCNL Funzioni Enti Locali 2016-2018
citato in relazione alla disciplina del cumulo di illeciti disciplinari e dell'unico procedimento
la disposizione si applica solo quando gli illeciti derivano da un'unica azione/omissione o da azioni collegate e accertate con unico procedimento; non si applica se le singole condotte riguardano pratiche distinte e autonome
invocati dal ricorrente in relazione ai doveri di diligenza e buona fede
riferiti ai doveri generali di diligenza e correttezza nell'esecuzione delle obbligazioni; utilizzati dal ricorrente come parametro di comportamento ma senza mutare la valutazione sulla autonomia delle condotte
art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
richiamato in relazione al termine per la contestazione dell'addebito
la decorrenza del termine per la contestazione dipende dalla acquisizione, da parte dell'ufficio competente, di una notizia circostanziata dell'infrazione; la Corte ha ritenuto che tale notizia si sia verificata con il rinvenimento del faldone dedicato al dipendente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in ordine al contributo unificato
norma amministrativa relativa al contributo unificato, applicata per il recupero dell'importo dovuto dal ricorrente
Massime di principio
- Per valutare il divieto di ne bis in idem disciplinare occorre accertare l'identità sostanziale dei fatti: la stessa natura dell'addebito non è sufficiente se le condotte concrete riguardano atti distinti e autonomi.
- L'art. 59 CCNL trova applicazione solo quando più illeciti derivano da un'unica azione o da azioni collegate e accertate in un unico procedimento; singole pratiche attivate da soggetti diversi possono giustificare distinti procedimenti e sanzioni.
- La tempestività della contestazione disciplinare si valuta a partire dal momento in cui l'ufficio competente ha acquisito una notizia circostanziata e completa degli elementi che consentono l'avvio del procedimento; non rileva la conoscibilità astratta se non vi è stata notizia circostanziata.
- Le decisioni del giudice di merito sulla ricognizione dei fatti e sulla valutazione probatoria sono in via generale insindacabili in cassazione se adeguatamente motivate; la cassazione non è luogo per un nuovo esame di merito.
- L'amministrazione può procedere a nuovi procedimenti disciplinari quando emergano elementi di fatto specifici e distinti rispetto a quelli già sanzionati, purché non si tratti della stessa condotta sostanziale già sanzionata.
- Nel contenzioso disciplinare pubblico il rigore procedurale è importante: l'annullamento della prima sanzione per vizi procedurali può consentire un nuovo esame, ma la mera diversificazione valutativa non giustifica la reiterazione della sanzione sullo stesso fatto.
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