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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 8736/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato a Stravato per falsa attestazione della presenza in servizio mediante utilizzo fraudolento di terzi (lavoratrici di impresa terza che avrebbero utilizzato la card di altri dipendenti). Il ricorrente denunciava: violazione del diritto di difesa per la partecipazione, nell'organo disciplinare, del segnalante; errata valutazione della proporzionalità della sanzione (tenuità del pregiudizio economico); mancato accesso agli atti del procedimento disciplinare; e ritorsività del licenziamento asseritamente motivata da ragioni illecite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo perché consistenti in doglianze sulla valutazione di merito (e quindi non sindacabili in Cassazione) e per mancata dimostrazione che il motivo illecito fosse unico e determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c. Il terzo motivo (presunta lesione del diritto di difesa relativa all'accesso agli atti) è stato ritenuto infondato, perché la Corte territoriale aveva implicitamente valutato e respinto la censura. Di conseguenza è stata confermata la legittimità del licenziamento disciplinare. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio (euro 200,00 per esborsi e euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali 15% e accessori) e all'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai limiti della valutazione del giudice di merito: la Corte ha ritenuto che la censura del ricorrente fosse mero dissenso sulla valutazione probatoria, non sindacabile in Cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiama i criteri di apprezzamento e valutazione della prova; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria della Corte territoriale.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno di vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto che le censure fossero, in realtà, critiche di merito e non vizi di motivazione tali da giustificare la cassazione.

  • art. 2106 c.c.

    Norma sul potere disciplinare del datore di lavoro; la Corte ha applicato i criteri consolidati per valutare la sussistenza e la gravità dell'addebito disciplinare.

  • art. 2119 c.c.

    Norma relativa al recesso per giusta causa; richiamata nella valutazione della legittimità del licenziamento per fatto grave che impedisce la prosecuzione del rapporto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato con riferimento a omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che la pronuncia della Corte territoriale coprisse implicitamente il profilo contestato, escludendo la violazione evidenziata.

  • art. 55 quater

    Citato nella sentenza a corredo della qualificazione dell'addebito contestato (riferimento normativo dell'ente/contratto); la Corte ha ritenuto integrare la fattispecie disciplinare contestata.

  • art. 1345 c.c.

    Richiamato con riferimento alla tesi sulla ritorsività: la Corte ha osservato che, perché il motivo illecito renda nullo il recesso, esso deve essere unico e determinante, condizione non dimostrata dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in tema di contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo previsto.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina liberamente la prova: le critiche che si limitano a contestare la valutazione probatoria operata dalla Corte d’appello sono inammissibili; occorre dimostrare un vizio di diritto o un palese travisamento probatorio.
  • La proporzionalità della sanzione disciplinare si valuta con riferimento alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, al dolo e alla posizione professionale del lavoratore; la tenuità del danno economico non elimina necessariamente la sanzione se vi è violazione degli obblighi contrattuali.
  • Per affermare la lesione del diritto di difesa occorre provare un’effettiva e determinante compromissione della terzietà o dell'accesso agli atti; la mera partecipazione o una contestazione procedurale formale non basta se il giudice territoriale ha motivato la decisione.
  • La prova della ritorsività del licenziamento richiede che il motivo illecito sia stato unico e determinante nella decisione del datore di lavoro (art. 1345 c.c.); la sussistenza simultanea di un motivo lecito fa venir meno la nullità per ritorsività.
  • La pratica tollerata dall’ente (es. uso occasionale di card da parte di personale terzo) può costituire elemento difensivo solo se provata come prassi generalizzata e formalmente accettata dal datore; singole tolleranze non legittimano automaticamente comportamenti contrari agli obblighi di servizio.
  • In procedimenti disciplinari pubblici è fondamentale conservare e produrre documentazione dell’uso delle procedure di accesso, delle istruzioni interne e di eventuali abitudini operative per contrastare efficacemente la contestazione disciplinare.

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