Cassazione Civile, Sentenza n. 8752/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato a seguito di accertate assenze dal servizio non giustificate (mancata timbratura della scheda magnetica) emerse nelle indagini penali; il ricorrente deduceva, tra l'altro, che la sentenza d'appello avesse fondato la decisione su elementi di prova inesistenti (ordinanza cautelare poi caducata), che fosse stata erroneamente applicata la procedura disciplinare 'accelerata' (art. 55‑quater d.lgs. 165/2001) violando il diritto di difesa, che fosse errata la valutazione della sussistenza della giusta causa e della proporzionalità del licenziamento e che fosse stata male applicata la regola sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente si risolvessero in una rivalutazione dei fatti e delle prove affidata al giudice di merito (censura di merito non sindacabile in cassazione), che le questioni sollevate attenevano a verifiche fattuali e a una lettura alternativa delle prove e non a questioni di diritto rilevabili in cassazione. Ha inoltre confermato che la 'doppia conforme' e la natura delle censure (ricostruzione dei fatti, onere della prova) precludevano il sindacato di legittimità. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ.
Regola i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che in realtà miravano a rimettere in discussione valutazioni di fatto e la valutazione delle prove operata dal giudice di merito.
art. 115 cod. proc. civ.
Richiamato dal ricorrente per denunciare nullità per violazione del principio del libero convincimento; la Corte ha osservato che le denunce in tal senso costituiscono in realtà contestazioni di merito non sindacabili in cassazione.
art. 132 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla motivazione; la Suprema Corte ha ritenuto le doglianze come errori di fatto o di merito, non rilevanti ai fini dell'art. 132 n.4 in sede di legittimità.
art. 55‑quater d.lgs. n. 165/2001
commi 3‑bis e 3‑ter (procedimento disciplinare cd. accelerato)
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del rito accelerato da parte del giudice di merito e ha escluso la violazione del diritto di difesa in assenza di specifica dimostrazione del pregiudizio, ritenendo la scelta procedurale fondata sulle risultanze del caso concreto.
artt. 73 e 74 CCRL Regione Siciliana
CCRL comparto non dirigenziale della Regione Siciliana del 9.05.2019
Richiamati dal ricorrente per censurare l'applicazione del contratto collettivo regionale; la Corte ha ricordato la limitazione della giurisdizione in cassazione sulle violazioni di contratti collettivi non nazionali e ha ritenuto le censure, nei fatti, rilevazioni di merito.
art. 24 Cost.
Invocato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non fosse provato un concreto pregiudizio tale da far ritenere violato tale diritto.
artt. 2104, 2105, 2106, 2119 cod. civ.
Richiamati in relazione agli obblighi di diligenza e alle conseguenze disciplinari; la Corte ha ritenuto che la valutazione della gravità della condotta e della giusta causa rientrasse nella discrezionalità del giudice di merito, correttamente esercitata.
art. 2697 cod. civ.
Norma sull'onere della prova; la Corte ha affermato che la contestazione sul diverso riparto dell'onere della prova era, in realtà, una critica alla valutazione probatoria del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in casi molto limitati non presenti nel caso.
art. 5 legge n. 604/1966
Richiamata in relazione alle garanzie nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo; la Corte ha ritenuto che le questioni attinenti alla sussistenza della giusta causa fossero state adeguatamente esaminate dal giudice di merito.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'istituto relativo al contributo unificato nel giudizio di cassazione.
art. 16‑sexies d.l. n. 179/2012 conv. con mod. dalla l. n. 221/2012
Richiamata solo in ordine al domicilio digitale del difensore; non ha inciso sulla decisione di merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito: le censure che mirano a una rivalutazione dei fatti e delle prove (apprezzamento probatorio) sono inammissibili, salvo specifici vizi di diritto.
- La doglianza di violazione del diritto di difesa per l'uso del procedimento disciplinare 'accelerato' richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio o di un errore di diritto nella sua applicazione; la sola divergenza valutativa non è sufficiente.
- Le risultanze processuali di merito, comprese risultanze probatorie di origine penale allegate al procedimento disciplinare, possono essere valutate dal giudice del lavoro; la loro utilizzazione non determina automaticamente nullità se il giudice di merito ne motiva l'uso.
- La regola sull'onere della prova (art. 2697 c.c.) è sindacabile in cassazione solo quando il giudice abbia assegnato l'onere a una parte diversa da quella prevista dalle regole di riparto; le contestazioni sulla valutazione della prova rimangono questioni di fatto.
- Le doglianze fondate su violazioni di contratti collettivi regionali hanno limiti in cassazione: la denuncia ai sensi dell'art. 360 n.3 è ammissibile principalmente per contratti collettivi nazionali.
- In procedure disciplinari per assenze ingiustificate, il datore pubblico deve documentare fatti e gravità; il lavoratore deve invece fornire giustificazioni concrete per contrastare la prova: la mancanza di giustificazioni può legittimare il licenziamento per giusta causa.
- Per impugnare efficacemente un licenziamento disciplinare in casi analoghi è strategico: 1) contestare specifici errori di diritto o di istruttoria che impediscano il corretto esercizio del diritto di difesa; 2) produrre prove concrete di giustificazione o di pregiudizio processuale; 3) evitare censure puramente ricognitive dei fatti quando si ricorre in cassazione.
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