Cassazione Penale, Sentenza n. 25454/2024 del 27/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di scarcerazione. Sosteneva che, essendo stata riconosciuta in sede esecutiva la continuazione tra la prima condanna (sentenza del 18/12/2006 irrevocabile 03/11/2009 per intestazione fittizia e armi) e la seconda (sentenza del 13/06/2018 irrevocabile 03/07/2019 per il reato di associazione mafiosa art.416-bis, con formula 'dal 24/02/2004 fino alla data odierna'), non poteva applicarsi l'art.657, comma 4, c.p.p. per escludere dalla computazione della detenzione preventiva una custodia cautelare subita prima dell'inizio della condotta delittuosa contestata nella seconda sentenza. In sostanza la difesa sosteneva l'inscindibilità giuridica delle condanne e delle pene risultanti dalla continuazione, e che l'espiazione (custodia cautelare dal 03/03/2003 al 18/12/2006) doveva essere computata integralmente nella pena complessiva rideterminata. Denunciava violazione di legge (art.657 c.p.p., art.81 c.p.) e di principi costituzionali (art.3 e 13 Cost.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore rispetto al cumulo materiale, non comporta l'immediata imputazione della differenza alla detenzione già scontata: va applicato l'art.657, comma 4, c.p.p., che considera utili ai fini dell'esecuzione solo la custodia cautelare e le pene scontate dopo la commissione del reato. Occorre quindi scindere il reato continuato nelle singole violazioni per il computo. Quanto al carattere di reato permanente (art.416-bis con formula 'fino alla data odierna'), la Corte ha rilevato che la custodia cautelare rilevante era iniziata prima del dies a quo della consumazione contestata (24/02/2004) e si era esaurita il 18/12/2006, mentre la permanenza dell'associazione mafiosa si protrasse oltre tale data; la difesa non ha dimostrato che la permanenza fosse cessata prima della fine della custodia. Pertanto l'esegesi del giudice dell'esecuzione è corretta e la deduzione difensiva infondata. Il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 657, comma 4, codice di procedura penale
Per il computo della detenzione utile ai fini dell'esecuzione vanno considerate solo la custodia cautelare e le pene espiate dopo la commissione del reato; la custodia antecedente al dies a quo del reato non può essere imputata automaticamente alla successiva condanna.
art. 416-bis codice penale
Il reato associativo di tipo mafioso è reato permanente; se la contestazione usa la formula 'fino alla data odierna' la permanenza si estende fino alla data del decreto che dispone il giudizio o, in rito abbreviato, fino alla richiesta di rinvio a giudizio; la permanenza può incidere sull'applicabilità della fungibilità delle pene espiate senza titolo.
Richiamato dalla difesa in relazione alla determinazione della pena e al cumulo/continuazione; la Corte tuttavia ha ribadito che la determinazione della pena per continuazione non implica automaticamente l'imputazione della differenza alla detenzione antecedente.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla difesa per profili di parità e ragionevolezza; la Corte non ha riscontrato violazione alla luce dell'applicazione dei principi di legge e della giurisprudenza consolidata.
art. 13 Cost.
Richiamato dalla difesa con riferimento alla libertà personale; la Corte ha ritenuto l'operato del giudice dell'esecuzione conforme alla legge e alla giurisprudenza, senza profili di illegittimità costituzionale rilevanti.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e la rideterminazione della pena non comportano automaticamente che la differenza tra pena cumulata e pena unica sia imputata a periodi di custodia cautelare antecedenti alla commissione di reati successivi: per il computo rilevano solo le detenzioni e le pene scontate dopo il dies a quo del singolo reato secondo art.657, comma 4, c.p.p.
- Nei reati permanenti (es. associazione mafiosa con formula 'fino alla data odierna') l'applicabilità della cosiddetta fungibilità delle pene espiate senza titolo è limitata: se la permanenza del reato continua oltre la fine della custodia cautelare, la detenzione antecedente non può essere imputata automaticamente alla pena successiva.
- Quando si sostiene che la permanenza del reato è cessata prima della fine della custodia cautelare, grava sulla difesa l'onere di allegare e provare tale fatto: senza dimostrazione, il giudice di esecuzione applicherà i principi consolidati di computo.
- Per il calcolo dell'espiazione e per ottenere la scarcerazione è essenziale distinguere le singole violazioni che compongono il reato continuato e valutare temporalmente quale parte della detenzione è effettivamente 'sine titulo' rispetto a ciascuna violazione.
- La giurisprudenza di legittimità è costante su questi punti; chi proponga ricorsi analoghi deve fondare le sue deduzioni su elementi probatori precisi riguardo a date di inizio e cessazione della permanenza e al rapporto temporale con i periodi di custodia.
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