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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24725/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sull'obbligo di pagamento di diritti di accisa per alcool etilico sottratto con furto nel deposito fiscale di Poggio Renatico nella notte tra il 22 e il 23/03/1999. La Distilleria ha impugnato un avviso di pagamento e un'ingiunzione riguardanti importi relativi all'imposta di fabbricazione, sostenendo che il furto sia equiparabile a caso fortuito o forza maggiore e pertanto che spetti l'abbuono delle accise ai sensi dell'art. 4 TUA (e art. 59 l. n. 342/2000). L'Amministrazione (Agenzia delle dogane) ha invece ritenuto l'immissione in consumo avvenuta con lo svincolo irregolare per effetto del furto, rendendo l'accisa esigibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Distilleria. Ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze per mancanza di legittimazione passiva (le competenze trasferite all'Agenzia delle dogane). Sul merito, la Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale e di diritto unionale secondo cui il furto che comporta lo svincolo dal regime sospensivo e l'immissione in consumo non dà diritto all'abbuono delle accise, salvo che non risulti una distruzione o perdita irrimediabile del prodotto. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE e l'interpretazione oggettiva della responsabilità del depositario autorizzato escludono l'inesigibilità dell'imposta in caso di semplice sottrazione della disponibilità (furto). Sono state compensate le spese del giudizio di legittimità e la ricorrente è stata informata delle possibili maggiorazioni contributive processuali previste dalla normativa vigente per ricorsi proposti dopo il 30/01/2013.

Norme richiamate

  • art. 4 TUA (d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    L'abbuono è consentito in caso di perdita o distruzione per caso fortuito o forza maggiore: la Corte interpreta la norma alla luce della giurisprudenza UE nel senso che il furto, che determina lo svincolo dal regime sospensivo e l'immissione in consumo, non dà diritto all'abbuono salvo che non vi sia distruzione o perdita irrimediabile.

  • art. 59 l. 21 settembre 2000, n. 342

    Norma che ha modificato l'art. 4 TUA; la Corte sottolinea che l'abbuono va interpretato con i limiti imposti dalla giurisprudenza unionale e nazionale e non opera automaticamente per il furto.

  • art. 14 direttiva del Consiglio n. 92/12/CEE del 12 febbraio 1992

    Prevedeva l'abbuono per perdite imputabili a caso fortuito o forza maggiore sotto condizioni fissate dagli Stati membri; la Corte ne trae parametro interpretativo per l'implementazione nazionale, evidenziando il ruolo degli Stati e la necessità di valutare distruzione o perdita irrimediabile.

  • art. 57 d.lgs. n. 300/1999

    Ha trasferito rapporti, poteri e competenze dal Ministero alle agenzie fiscali: da ciò discende l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero delle finanze dopo il trasferimento.

  • direttiva n. 2020/262/UE

    Direttiva successiva (non applicabile al fatto storico) che chiarisce che la distruzione totale o la perdita irrimediabile non sono considerate immissione in consumo; la Corte richiama tale evoluzione normativa per spiegare l'interpretazione attuale ma rileva la sua inapplicabilità retroattiva ai fatti del 1999.

Massime di principio

  • Il furto che determina lo svincolo dal regime sospensivo e l'immissione in consumo normalmente non consente l'abbuono delle accise; l'abbuono è ammesso solo se sussiste distruzione totale o perdita irrimediabile del prodotto.
  • La responsabilità del depositario autorizzato per i diritti di accisa è di natura oggettiva: rileva l'immissione in consumo e non richiede la prova della colpa, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa o dalla giurisprudenza UE.
  • Per ottenere l'abbuono in caso di evento causato da terzi, l'operatore deve provare l'effettiva distruzione o l'impossibilità definitiva di utilizzo del prodotto; la mera sottrazione della disponibilità non è sufficiente.
  • Nel valutare casi analoghi occorre tener conto sia dell'epoca dei fatti (quale normativa e quale interpretazione unionale era applicabile) sia delle successive modifiche normative o interpretative, che non operano retroattivamente.
  • Chi opera come depositario autorizzato dovrebbe adottare e documentare misure preventive adeguate (sicurezza, controlli, assicurazioni) per limitare rischi e per poter offrire prova di diligenza nel caso di contestazioni.
  • Differenziare sempre tra garanzie e obbligato principale: alcune disposizioni (es. art. 59/2000) possono riguardare specifiche figure contrattuali come il garante e non estendersi automaticamente al soggetto obbligato principale.

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